I Radicali chiedono di visitare l’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, ma il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limita gli ambienti ispezionabili per ragioni di privacy: in questo modo è impossibile verificare l’emergenza nelle carceri
Sta passando quasi sotto silenzio la vicenda della visita dei Radicali italiani all’Istituto penale per minorenni (Ipm) di Casal del Marmo. Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità ha autorizzato il loro ingresso nella struttura detentiva, ma ha circoscritto la visita alle aree comuni dell’istituto.
I motivi delle limitazioni
In una nota informativa, il capo del Dipartimento, Antonio Sangermano, ha spiegato la limitazione con l’esigenza di proteggere i minori da «situazioni di potenziale intrusione nella loro vita privata». Sangermano ha richiamato una circolare del gennaio 2025, con cui «il Dipartimento ha provveduto a disciplinare la materia degli accessi negli Istituti penali minorili soggetti ad autorizzazione». Il testo della circolare non è pubblicamente reperibile – risulta che i Radicali italiani hanno presentato un’istanza di accesso agli atti – per cui non è possibile conoscerne il contenuto.
L’analisi delle norme
Tuttavia, più che la circolare, occorre analizzare le norme di riferimento, cui anche quella circolare deve attenersi, per verificare se esse confermino le affermazioni del capo del Dipartimento. L’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, articolo 67) disciplina le visite agli istituti penitenziari e individua specificamente i soggetti che possono accedervi senza autorizzazione: tra questi, ad esempio, componenti del Governo, parlamentari, magistrati e garanti dei diritti dei detenuti.
L’autorizzazione
Per tutti gli altri, il regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 117) prevede che le visite siano soggette ad autorizzazione dell’amministrazione competente, che può fissarne le modalità. Dunque, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità aveva il potere di autorizzare la visita dei Radicali italiani e di stabilirne le condizioni. Ma il regolamento aggiunge un ulteriore elemento essenziale: le visite alle persone detenute sono rivolte «particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario».
La possibilità di limiti
Pertanto, il Dipartimento può certamente imporre limiti da rispettare durante le visite, che devono comunque essere compatibili con la funzione principale delle visite stesse, e cioè il controllo concreto delle condizioni di reclusione. Non basta richiamare una circolare amministrativa per giustificare certi paletti: essa può disciplinare modalità operative e cautele, ma deve restare coerente con la funzione che la normativa assegna alle visite agli istituti di detenzione.
L’obiettivo delle visite
Di fatto, restringere l’accesso alle sole aree collettive può ridurre in modo significativo la possibilità di verificare gli ambienti in cui si svolge la vita quotidiana dei minori: ad esempio, lo spazio effettivamente disponibile per ciascun ragazzo, la situazione igienica delle camere, la presenza di luce naturale, l’aerazione, lo stato dei servizi e la vivibilità di questi ambienti, in cui i minori dormono e trascorrono una parte rilevante della giornata. E se le condizioni della reclusione non possono essere pienamente accertate, la norma che prevede la finalità delle visite rischia di essere svuotata di senso.
La protezione della privacy
Secondo il Dipartimento, le camere di pernottamento rappresentano una sorta di «dimensione domestica» e meritano, quindi, una protezione rafforzata sotto il profilo della privacy dei minori detenuti. Una visita può rendere conoscibili informazioni riferibili ai ragazzi: identità, condizioni di salute, posizione giudiziaria, situazione familiare, immagini e altro. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) impone di rispettare, tra l’altro, i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e riservatezza, con particolare attenzione quando sono coinvolti minori. In concreto, l’osservanza di questi principi non porta necessariamente a precludere l’accesso alle camere di pernottamento.
Misure meno restrittive
In questi spazi, la privacy può essere garantita con misure meno restrittive: ad esempio, vietando fotografie e riprese, la divulgazione di nomi, dati sanitari, informazioni sulla posizione giudiziaria o familiare e ogni altro elemento idoneo a identificare i ragazzi. Così è possibile bilanciare la tutela della loro riservatezza con la finalità di verifica delle condizioni di vita prevista dal regolamento penitenziario. Dunque, la privacy dev’essere protetta e richiede cautele in occasione delle visite autorizzate agli istituti penali per minorenni. Ma ricavare da questa esigenza una limitazione così ampia da escludere gli spazi di pernottamento rischia di vanificare la funzione assegnata alle visite stesse.






























