TORINO (ITALPRESS) – Le sanzioni della giustizia sportiva che incidono sulle libertà di una persona garantite dal diritto europeo possono essere contestate e valutate da un giudice indipendente, che ha la possibilità di annullarle nel caso siano ritenute illegittime. Dice questo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che è stata chiamata a esprimersi sul caso Agnelli-Arrivabene. Un’indicazione che rappresenta una piccola grande rivoluzione nell’ambito dell’indipendenza e dell’autonomia della giustizia sportiva. Il primo aprile del 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche, tra cui la Juventus, nonché nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il loro valore contabile. Successivamente, era stato vietato ai due dirigenti della Juventus l’esercizio di qualsiasi attività in ambito FIGC, sanzioni successivamente estese a livello mondiale dalla FIFA e confermate dal supremo giudice sportivo italiano. Investito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di queste ultime con le libertà di circolazione garantite dal diritto dell’Unione, nonché alla conformità di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dell’Unione.
“In primo luogo, la Corte constata che una sanzione che vieti l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati. Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche nel garantire la regolarità delle competizioni sportive – si legge nella sentenza – Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare un’attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un regime coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori”.
Scorrendo ancora fra le righe della sentenza della Corte di giustizia europea, si legge: “I singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l’indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate”. Il diritto dell’Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l’esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia. Spetta al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici.
– foto IPA Agency –
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