Al forum dell’Altravoce il confronto con ii penalisti e costituzionalisti Aberto Cisterna, Nico D’Ascola, Gian Luigi Gatta e Nicolò Zanon. Focus su legittima difesa, giusto risarcimento e sulla (scarsa) cultura giuridica del nostro paese
Il caso del gioielliere di Grinzane Cavour ha riportato al centro del dibattito pubblico temi su cui i giuristi si interrogano da secoli. Fino a che punto la reazione a un danno subito è da considerarsi proporzionata al danno stesso? Ed è vero che la difesa è sempre legittima, come pretendono alcuni esponenti dell’attuale maggioranza di governo? Sono quesiti di senso comune che, in un clima di imperante polarizzazione, richiedono di essere riportati alla complessità dei saperi.
Nel forum organizzato dall’Altravoce, il direttore Alessandro Barbano ne ha discusso con giuristi, penalisti e costituzionalisti. Al confronto hanno preso parte il magistrato Alberto Cisterna, sostituto procuratore generale della Cassazione, l’avvocato Nico D’Ascola, già parlamentare e presidente della commissione giustizia del Senato e docente universitario, Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale all’Università di Milano e Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale a Milano.
La premier Meloni dice che esiste una questione di proporzionalità delle pene comminate. Aggiunge che non si possono dare otto anni a un pedofilo e poi condannare un comune cittadino di 72 anni a passare il resto dei suoi giorni in carcere, dopo aver reagito a una rapina. Quello della premier è un ragionamento di senso comune che però, forse, richiederebbe una contestualizzazione giuridica. Anche perché vengono messi insieme reati diversi: per quanto lo stupro sia un reato odioso e gravissimo, non è commisurabile allo spegnimento di una vita. C’è un sentire collettivo che rischia di imporsi come scriminante rispetto a una condotta che è molto tipizzata e sanzionata dal sistema penale.
ALBERTO CISTERNA:
«Per quanto riguarda il caso del gioielliere Roggero, va anzitutto precisato che è stata fatta una scelta processuale precisa: quella di escludere l’abbreviato e cioè un possibile, ulteriore, sconto di pena. Per quello che è successo, la pena non è particolarmente elevata. Al di là del senso comune, i tecnici sono tutti abbastanza convinti che sia una pena contenuta per un duplice omicidio volontario e un terzo tentato omicidio. Non se ne può parlare in astratto, dicendo che si tratta di una persona di 72 anni condannata a passare il resto dei suoi giorni in carcere.
La pena non può essere commisurata all’età dell’imputato, altrimenti uno potrebbe aspettare di compiere 80 anni per commettere una strage. Fermo restando che Roggero avrà certamente diritto ad alcuni benefici con il passare del tempo. L’affermazione della premier mi pare non tenere conto del contenuto delle due sentenze di condanna e credo che la Cassazione, verosimilmente, andrà nella stessa direzione. Mi pare che, come al solito, si attinga a un sentimento che può anche essere comprensibile. Ma va tenuto conto che si tratta di due vite umane perse in una circostanza in cui la legittima difesa è davvero ipotetica».
NICO D’ASCOLA:
«Il principio di proporzionalità delle pene è in Costituzione. Parliamo quindi di un principio molto importante a cui, tra l’altro, la Consulta ha dedicato buona parte delle sue energie intellettuali negli ultimi anni. È quindi un principio che riguarda l’intero sistema e la cui formulazione originaria nel codice penale è saltata a seguito di interventi legislativi che, dagli anni ’70 in poi, sono stati unidirezionali, nel senso di un incremento sanzionatorio. Un problema di proporzionalità dunque c’è, perché il sistema penale è un complesso mosaico nel quale tutte le tessere devono andare al loro posto: se una viene spostata, tutto salta.
Poi c’è un problema di gerarchia dei beni giuridici: al vertice del sistema si pone il bene della vita. Le pene dei reati andrebbero dunque commisurate tenendo conto dell’ordine scalare di questi beni, facendo sì che l’omicidio sia al vertice e gli altri reati siano in una posizione di subvalenza.
A Cisterna vorrei dire che, certamente, se si parla di omicidio 14 anni sono una pena mite. Va però detto che, nella commisurazione della pena, bisognerebbe tener conto della eseguibilità della pena stessa: una pena non eseguibile è una pena che manca di realismo. Per questo credo che la pena a 14 anni per un 72enne sia priva di senso del realismo. Stiamo inoltre parlando di un soggetto la cui rieducazione è forse già maturata, per quanto sarà la magistratura di sorveglianza a vagliare il compimento di un processo rieducativo.
Aggiungo che, in astratto, se il rito abbreviato non era precluso, mettendoci minimo della pena (21 anni) e provocazione (aver reagito a fatto ingiusto altrui) e generiche, la pena avrebbe potuto aggirarsi intorno ai sette anni. Valutando in concreto, 14 anni sono dunque circa il doppio della pena a cui si poteva giungere. Mi pare quindi che non sia sbagliato porre un problema rispetto all’entità della pena».
GIAN LUIGI GATTA:
«Come è stato detto, nel caso del gioielliere siamo in presenza di un concorso di reati: due omicidi dolosi, un tentato omicidio e il porto abusivo dell’arma, visto che, dalle sentenze, risulta indubbia l’assenza della licenza per portare in strada l’arma. La continuazione di questi reati già comporta la possibilità di un aumento fino al triplo per il reato più grave. La pena per omicidio è stata applicata per il minimo, 21 anni, e ridotta, come si è detto, per effetto di due circostante attenuanti: lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, che può comportare una riduzione fino a un terzo della pena; e le attenuanti generiche date sulla base di una duplice motivazione: il comportamento processuale (la partecipazione alle udienze) e soprattutto il risarcimento parziale del danno.
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Questo vuol dire che il parziale risarcimento è stato riconosciuto come attenuante generica, laddove il codice prevede, come circostanza attenuante tipizzata, il risarcimento integrale. Questo è il quadro. In appello si è avuta una diminuzione di pena rispetto al primo grado, determinata da un minore aumento per la continuazione del reato. Si è così arrivati ai 14 anni e 9 mesi. Anch’io, come il professor D’Ascola, ho provato a fare alcuni conti, ed ero arrivato a un range tra 9 e 30 anni come possibile pena considerando il concorso tra i reati. La pena poteva quindi essere sia più bassa che più alta.
Cercando di valorizzare un dibattito pubblico a dir poco scomposto, si potrebbe valutare la possibilità di prevedere una riduzione ulteriore di pena in casi, come questo, di eccesso doloso. Dopo di che, sul tema della proporzionalità della pena, aggiungerei che è sempre difficile il paragone con altri reati. Il sistema sanzionatorio e del comminatorio di pena sono talmente disorganici che è difficile trovare dei tertia comparationis. Si rischia sempre di tirare gli argomenti per la giacchetta».
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NICOLÒ ZANON:
«Al fondo di tutto questo credo ci sia una questione molto grave. Osservo che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una evidente contraddizione: i giudici hanno applicato la legge con un certo rigore; che cosa si sarebbe chiesto loro? Di non applicarla con rigore, alla luce dei codici? Spesso si rimproverano ai giudici interpretazioni lasche, troppo libere dei testi normativi. In questo caso, al di là dei fisiologici discostamenti dovuti alle strade logiche che si percorrono per giungere alla commisurazione della pena, è stata applicata la legge con rigore e la giurisdizione ha fatto il suo mestiere con correttezza.
Per quanto riguarda la proporzionalità della pena, io non sono mai stato un fan della capacità della corte costituzionale di manipolare la proporzionalità alla luce di principi superiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Il tema fondamentale è comunque che stiamo ritornando a un’epoca in cui i concetti fondanti della nostra convivenza civile vengono interrogati. È l’epoca del contratto sociale hobbesiano: lo scambio fondamentale per tenere insieme una collettività è quello tra protezione e obbedienza, ti obbedisco se mi proteggi.
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Sono i fondamenti di quella che i politologi realisti, tra cui il nostro Miglio, chiamavano “obbligazione politica”. Evidentemente, siamo arrivati a un punto in cui i concetti essenziali della nostra civiltà giuridica non sono più accettati come dati per scontati dalla maggior parte della collettività; sono diventati concetti controintuitivi. Il nostro compito è di spiegare cose molto complesse a persone che non sono disposte ad ascoltare. Probabilmente perché percepiscono insicurezza, si sentono poco protette e credono quindi che sia lecito reagire d’istinto anche a discapito della vita altrui.
Temo molto lo slittamento della convivenza civile verso questi aspetti belluini che ci rimettono però a contatto con i fondamenti dell’obbligazione politica. Serve un grande lavoro culturale e pratico per dare di nuovo alle persone la convinzione che il monopolio dell’uso legittimo della forza è il fondamento della nostra civiltà giuridica e che il contrario è il ritorno alla “guerra di tutti contro tutti”. Questo mi preoccupa, perché è diventato difficile spiegarlo anche a persone che non sono pericolosi estremisti».
La legittima difesa rischia di non essere più considerata una deroga eccezionale al monopolio pubblico della forza, ma come qualcosa di più ampio. Nel 2019, tra l’altro, la legittima difesa è già stata estesa parecchio. Di fronte ai fatti di questi giorni, la Lega propone addirittura di rendere non punibile qualsiasi reazione “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Così si autorizza di fatto la vendetta privata.
ALBERTO CISTERNA:
«Credo che anche su questo vadano ascoltati con attenzione alcuni passaggi della riflessione del professor Zanon. Siamo di fronte alla polverizzazione di tutti i sentimenti e le aspettative di una società insicura e che cercano uno sfogo. Basta andare in un qualsiasi ristorante per vedere quante persone, titolari di esercizi commerciali e non solo che, di fronte al video che abbiamo tutti visto, invece di inorridire, sono totalmente adesive rispetto a ciò che ha fatto il gioielliere. Nella sensibilità delle persone, siamo già ben oltre il testo della proposta della Lega sulla legittima difesa. Questo deve spaventare, perché di fatto autorizza il linciaggio.
La gente chiede una risposta esemplare, ma tanto più vuoi dare questa risposta, tanto più vengono aumentate le pene e tanto più si genera un circuito inefficace, perché l’aumento delle pene non è una risposta. C’è un patto sociale in crisi. Vedo poi una magistratura sempre più chiusa nel ruolo di officiante un rito che si vorrebbe rendere totalmente insensibile a queste pressioni. Probabilmente è giusto che sia così, ma non so quanto la cittadella dei chierici potrà reggere. Si diffonde sempre di più, anche nella politica internazionale, l’idea che sia corretto farsi giustizia da sè: c’è un filo che unisce la “giusta” vendetta di Roggero e la “giusta” vendetta di Israele. È un discorso che va oltre l’entità della pena; parlo di chi ha guardato il video di Roggero e ha detto: “ha fatto bene”».
NICO D’ASCOLA:
«Sono d’accordo. Chi guarda con attenzione la nostra società si accorge di quanto questa sia in crisi. Di questa crisi, gli episodi di cui parliamo sono delle manifestazioni. Tornando al discorso giuridico, vorrei dire che il diritto dovrebbe concorrere alla formazione di una personalità completa del cittadino. Il diritto non può mai allontanarsi dai valori. Credo dunque che non si possa assolutamente scendere al di sotto del livello dell’attuale scriminante dell’articolo 52 sulla legittima difesa. Anzi, quell’articolo contiene commi che sono già sospetti, ad esempio laddove viene messo il patrimonio al di sopra della vita, sovvertendo l’ordine gerarchico di cui parlavo prima e determinando così un’irragionevolezza della disposizione di legge rilevante costituzionalmente.
Anche la giurisprudenza della corte Edu è posizionata nel ritenere prevalente il bene giuridico della vita rispetto a quello del patrimonio. Sganciare la legittima difesa dall’attualità del pericolo e dalla condizione di necessaria reazione significa porla su un piano di assoluto vuoto contenutistico. Rispetto al rapporto di bilanciamento tra beni giuridici come la vita e il patrimonio, nessuno può pensare di licenziare un testo legislativo che già manifesta i segni dell’incostituzionalità».
GIAN LUIGI GATTA:
«Si stanno perdendo alcuni punti fermi della nostra cultura giuridica che non possono rimanere relegati al circolo dei giuristi, perché, in parte, sono principi costituzionali. La premessa che fatica a passare nell’opinione pubblica è che la vita del ladro o del rapinatore abbia un valore. Che la persona non coincide con il reato che commette, per quanto odioso esso sia, e che l’uso della forza letale deve essere limitato a circostanze eccezionali proprio perché il monopolio è nelle mani dello Stato e delle forze dell’ordine. È l’idea che appartiene alla cultura giuridica del nostro paese e che soggiace all’articolo 52 del codice penale.
In una recente intervista su questo giornale, Tullio Padovani lo definiva un “gioiello”, un esempio di perfezione normativa. Ha ragione. Perché ogni parola ha il suo preciso significato e quell’articolo prevede una serie di limiti, a partire da quel “costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui”. L’idea è che la situazione debba essere eccezionale e che ci sia una proporzione tra i beni. Dobbiamo non solo accettarlo, ma cercare anche di comunicarlo ai più giovani. Noto poi delle contraddizioni: nei vari pacchetti sicurezza, in particolare nell’ultimo, si è introdotta una stretta sulle armi. Ma le armi sono proprio quelle che le persone dicono di portare in giro per difendersi. È un po’ schizofrenico spingere per allargare le maglie della legittima difesa e, dall’altro lato, introdurre delle restrizioni all’uso delle armi. Inoltre, si vuole inserire la vittima in Costituzione.
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Ma i rapinatori caduti sotto i colpi d’arma da fuoco del gioielliere non sono forse vittime? E se non lo sono, dire che chi muore “per causa sua” non è una vittima è compatibile con il principio di uguaglianza? Ancora: una disciplina sulla legittima difesa che vada oltre l’attuale è compatibile con la direttiva europea sulla tutela delle vittime? Sono d’accordo con D’Ascola: dopo la riforma del 2019 siamo arrivati alla massima estensione possibile della norma sulla legittima difesa. La Cassazione interpreta quel testo, come quello del 2006, in senso conforme alla Costituzione.
Quando il presidente Mattarella ha promulgato la legge del 2019 lo ha fatto con una lettera di accompagnamento che segnalava, tra le varie cose, come rimanga alla forza dell’ordine il compito di difendere i cittadini e come la “necessità” sia un presupposto costituzionale per la legittimità di questa disciplina. Un’ultima considerazione: se si ha davvero a cuore la sicurezza, va evitata la guerra di tutti contro tutti a cui alludeva Zanon; altrimenti rischiamo di finire in un sistema, come in parte è quello statunitense, in cui c’è una grande circolazione di armi e in cui non sono rare le sparatorie per strada».
NICOLÒ ZANON:
«Non avrei dubbi ad escludere la conformità a Costituzione della nuova proposta sulla legittima difesa. Non solo per le fondamentali ragioni che sono state menzionate, ma anche per un’altra ragione. Il testo proposto dalla Lega esprime un concetto assoluto, dicendo che “è sempre legittima…; è sempre esclusa la punibilità nei casi in cui…”. La Consulta lo qualificherebbe come un automatismo irragionevole, che impedisce al giudice qualsiasi valutazione caso per caso. Ormai, nella giurisprudenza costituzionale italiana ed europea, quando una legge esibisce questo tipo di chiusura alle valutazioni in concreto è considerata irragionevole, poiché impedisce al giudice ogni valutazione che è ragionevole fare nel singolo caso.
Per quanto riguarda l’esclusione dal risarcimento: credo che che l’esclusione da principi millenari del diritto civile sulla base di una colpevolezza penale incontri paletti insormontabili. Sottolineo che tutto questo imbarbarimento dei ragionamenti si verifica a 360 gradi. In un editoriale di Alberto Cisterna sul vostro giornale si mettevano in relazione questi fenomeni con la pretesa, fatta valere spesso dai parenti delle vittime, di condannare ad ogni costo. Non si configura neanche l’ipotesi di assolvere qualcuno; il processo diventa la sede in cui si attende la pronuncia del verdetto di colpevolezza. Assistiamo dunque alla perversione di ogni regola di civiltà giuridica e coinvolge tutti i consociati, da qualsiasi parte si trovino, a tutela dei colpevoli o delle vittime».





























