Il grande giurista e penalista Tullio Padovani, in dialogo con l’Altravoce, spiega origini e limiti della legittima difesa, con riferimento al caso Roggero
Qual è la distanza tra il diritto di respingere un’offesa e l’uso privato della forza quando il pericolo è cessato? La condanna del gioielliere Mario Roggero ha provocato una reazione politica immediata. Prima ancora di conoscere le motivazioni della Suprema Corte, il processo celebrato nelle aule giudiziarie è stato sostituito da quello sommario dell’opinione pubblica e degli opinionisti mediatici. Il caso Roggero riapre così una questione molto più antica. Ne parliamo con Tullio Padovani, tra i maggiori penalisti italiani, ripercorrendo la storia giuridica della legittima difesa e il rischio che il diritto finisca per adattarsi alla paura e agli umori della piazza.
Alle origini della legittima difesa si trova il principio romano del moderamen inculpatae tutelae, ovvero della “moderazione di una difesa non colpevole”. La storia della legittima difesa è dunque anche la storia del progressivo contenimento della violenza privata?
«Sulle origini della difesa legittima ci muoviamo verso gli abissi della storia, tanto che un penalista tedesco della metà dell’Ottocento affermava che la difesa legittima è sempre esistita. Naturalmente il riconoscimento poi subisce variazioni molto considerevoli e non si può pensare che esista un unico istituto di difesa legittima. Ora lei ha ricordato un’espressione latina, che risale in effetti al terzo secolo d.C., contenuta in un rescritto di Diocleziano il quale si occupa della difesa del possesso. L’espressione “inculpatae tutelae” introduce il concetto di moderazione. Diocleziano non dice in che consiste esattamente questo limite, ma il solo fatto di porlo suggerisce l’idea che ci deve essere una misura. L’idea di definire questo limite risale tra l’altro al diritto penale canonico, in relazione a un caso capitato a un prete che in una chiesa aveva sorpreso un ladro e fu in occasione di questa vicenda che si inserì il principio dell’esercizio della difesa legittima nei limiti della proporzione».
Ma come possiamo spiegare cos’è la legittima difesa?
«La difesa legittima corrisponde all’idea di una difesa sussidiaria rispetto a quella pubblica. In altri termini postula che la difesa privata possa essere ammessa, riconosciuta e protetta quando la difesa pubblica non sia efficace o tempestiva. Quindi non è uno strumento di lotta all’illecito, ma è un modo per sovvenire al difetto di un intervento solidale della collettività attraverso gli strumenti di coercizione pubblica. Però poi la difesa legittima si articola secondo modalità con limiti che non ripetono necessariamente lo schema dell’intervento pubblico, perché il privato può trovarsi a uccidere l’aggressore mentre invece l’intervento pubblico non può consentire in linea di principio l’uccisione. Quindi la difesa legittima si rivela un istituto che ha un fondamento originario autonomo».
Il codice Zanardelli parlava della necessità di respingere una “violenza attuale e ingiusta”; il codice Rocco ha fatto riferimento al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”. Che cosa cambia?
«Il codice Zanardelli esprimeva in una forma un po’ più rozza quello che il codice Rocco raffina. La formula del codice Rocco è una norma perfetta, anche se le alterazioni sopraggiunte hanno determinato un certo inquinamento. Ho sempre detto che se c’era una norma perfettissima da conservare tal quale di lì all’eternità era l’articolo 52. Perché consente la difesa di qualunque diritto, personale ma anche patrimoniale, e legittimamente può essere difeso nei limiti della proporzione e purché non sia possibile il ricorso all’autorità, quindi c’è un triangolo perfetto: pericolo attuale, cioè quando io non ho la possibilità di sottrarmi a quel pericolo ricorrendo a un soccorso pubblico, possibilità di difendere qualunque diritto, quindi senza distinzione, e limiti della proporzione, cioè non posso agire con mezzi che producano offesa superiore a quella che io intendo impedire».
Dunque nel 2006 il legislatore introdusse, per la difesa domiciliare, una presunzione di proporzione. La riforma del 2019 ha inserito nel codice formule come il “grave turbamento”, o l’affermazione che in alcuni casi di intrusione chi reagisce “agisce sempre in stato di legittima difesa”.
«Quando subisco un’aggressione la situazione si fa un po’ complicata e i limiti entro i quali posso reagire possono risultare per svariati motivi dei limiti che non riesco a rispettare o a mantenere. Parlare di “eccesso colposo” dunque costituisce un nonsenso, perché non esistono regole di prudenza, di perizia, di diligenza da osservare nel corso di un’aggressione. La colpa presuppone la violazione di regole proprie delle attività ordinarie. Ma durante un’aggressione chi le detta? Nessuno. In un’audizione proposi di considerare la condizione psicologica del soggetto, distinguendo, come fa il sistema tedesco, tra emozioni steniche e asteniche. Le emozioni steniche sono le emozioni che portano alla risposta reattiva aggressiva, per esempio la vendetta, mentre le reazioni asteniche sono quelle per cui reagisco dominato dalla paura. Le reazioni asteniche sono incolpevoli, quindi in questi casi l’ordinamento tedesco riconosce la scusabilità dell’eccesso. Qualcosa del genere si sarebbe potuto fare in Italia. “Grave turbamento” è un’espressione che non avrei mai usato. Io proponevo di adottare il sistema tedesco proprio per dare un sostrato normativo più definito. Ma l’orbita di riferimento è necessariamente rimasta quella della difesa. E parlare di difesa significa parlare di pericolo e prevenzione. Altrimenti non siamo più nella legittima difesa».
Eppure lo slogan “la difesa è sempre legittima” elimina proprio i limiti che rendono legittima una difesa.
«Dire “la difesa è sempre legittima” non vuol dire che ogni forma di reazione diventi legittima. La difesa ha una struttura ontologica e da questa non esci, quindi puoi continuare a gridare sulle piazze che la difesa è sempre legittima. Lo dico anche io. Ma deve essere difesa. E allora vediamo cos’è la difesa».
Veniamo al caso Roggero, allora.
«È un terreno delicato, perché conosco soltanto ciò che ho appreso dai giornali. Dalle cronache risulta che i rapinatori fuggissero con il bottino e Roggero li inseguisse con la pistola. Si dice che la difesa fosse ormai cessata. Ma quando il rapinatore fugge con il bottino e il rapinato lo insegue, il pericolo non è necessariamente cessato: si è spostato dalla persona al patrimonio. Finché i beni non sono stati sottratti alla mia disponibilità e posso recuperarli immediatamente, resto il possessore e posso usare la forza, ma entro la misura di una difesa non colpevole. Se si tratta di difendere la vita, si può arrivare a uccidere; se si tratta di recuperare il patrimonio, no. Bisogna però valutare le circostanze concrete. Solo conoscendo gli atti si può formulare un giudizio fondato, e quel giudizio spetta al giudice. Se pretendiamo che la regola sia ogni volta quella che piace a noi, torniamo alle caverne e risolviamo le questioni con i randelli».
Che cosa pensa della grazia invocata per Roggero? Non rischia di apparire come una correzione politica della sentenza?
«Il potere di grazia spetta al presidente della Repubblica, ma la domanda può essere presentata anche da altri soggetti. Intervenire prima delle motivazioni della Cassazione e dunque prima di poter valutare compiutamente la decisione, è una questione di buon senso prima ancora che di diritto. Capisco i drammi umani, ma stanno da tutte le parti. Sono addolorato per il gioielliere e anche per il figlio del rapinatore. Bisogna evitare un’empatia selettiva dominata dal furore politico. Da penalista posso osservare che Roggero, considerate le imputazioni, ha ricevuto il minimo della pena applicabile: segno del disagio del giudice. Non so se la decisione sia giusta. Ma chi può giudicare, anche moralmente, una vicenda che non conosce? Bisogna rispettare il giudizio, altrimenti restano le piazzate, resta lo scannarci in questa forma grottesca con la quale siamo abituati a trasformare in conflitto tutto, perché siamo privi completamente del senso dello Stato. E ne siamo privi perché lo Stato non c’è. Lo dice Sabino Cassese in un bellissimo libro».
Proprio riferendosi alla possibile richiesta di risarcimento da parte del figlio di uno dei rapinatori uccisi, la presidente del Consiglio Meloni ha definito “una regola di puro buon senso” la disposizione del ddl sicurezza che esclude il risarcimento per chi subisce un danno mentre commette alcuni gravi reati. E ha aggiunto: “Basta paradossi”. Ma il diritto non conserva un elemento necessariamente controintuitivo, per cui anche chi delinque resta titolare di diritti?
«Il paradosso mi sembra proprio questa affermazione. Se vengo ucciso non per legittima difesa, i miei eredi devono soltanto piangermi e dolersi di aver avuto un padre simile? Chi commette un reato è escluso dalla tutela legale e perde la qualifica di cittadino? È una mostruosità. L’ordinamento dispone già di strumenti di contemperamento. Si può riconoscere che una persona abbia contribuito al danno subito, e il risarcimento dovrà tenerne conto. Ma negare in via assoluta la tutela è un’altra cosa. Credo che questa norma, se verrà applicata, avrà vita breve. “Basta paradossi”? Vedremo che cosa dirà la Corte costituzionale e poi ne riparleremo».
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Il termine “garantismo” viene spesso adoperato come sinonimo di indulgenza verso l’imputato o di ostilità nei confronti dei magistrati. Esiste il rischio che il diritto si adatti alla paura e agli umori della piazza?
«È più di un rischio: è una pratica quotidiana. Da almeno cinquant’anni assisto a una marea di decreti sicurezza, una palude nella quale affondiamo. Siamo un Paese nel quale la difesa sembra un ostacolo sul cammino della giustizia e le garanzie dell’imputato vengono considerate intralci. Si ripropone così il modello dell’inquisizione pura, che affida a un giudice-demiurgo la ricerca di una verità senza limiti né ostacoli, fino alla consegna del colpevole al boia. La storia mostra quanto un potere simile distrugga il tessuto sociale e travolga gli innocenti. Per secoli l’Europa ha sterminato migliaia di persone accusate di stregoneria attraverso procedure giuridicamente ineccepibili e manuali redatti in punta di penna, che oggi fanno rabbrividire. Ma la storia non ci ha insegnato nulla».
L’esito del referendum non ha aiutato in questo senso.
«Il referendum ha avuto molte disgrazie. I suoi sostenitori non sono stati abbastanza abili, mentre i detrattori hanno mostrato una grande capacità di manovra. Ha vinto la campagna che prometteva di salvare la Costituzione, mentre ha ratificato una situazione largamente anticostituzionale. Ormai, quel che è stato è stato. Con il referendum ci siamo giocati l’ultima possibilità. Da qui in poi c’è soltanto il deserto. Quando arriveremo alla prossima oasi? Forse mai, certamente non in tempi storici. E il peggio non è ancora arrivato».




























