L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel processo rappresenta un passo in avanti per la giustizia, ma a patto che non siano sacrificate le garanzie per indagati e imputati. Prima fra tutte quella ad avere decisioni trasparenti e adeguatamente motivate
L’intelligenza artificiale irrompe sulla scena quando l’idea stessa di scienza, della scienza come “aletheia”, entra in crisi. Negli anni ’50 la scienza non è più assunta come verità assoluta ed oggettiva, bensì solo come metodo. Alla scienza come risultato della ricerca viene progressivamente sostituita la scienza come metodo della ricerca trasformando la conoscenza scientifica in un percorso di conoscenza.
Una verità senza metodo
Ma se in quegli anni la scienza diviene “metodo”, l’intelligenza artificiale si attesta, di converso, come una forma di verità “senza metodo” nel senso che ne accettiamo il risultato senza poter accedere alla sua chiave. Si tratta di un ribaltamento di paradigma che apre un orizzonte contradditorio nel quale le forme classiche della conoscenza vengono di fatto contestate proprio nella loro base concettuale che attribuiva alla controllabilità del risultato (operata attraverso il controllo del metodo) valore distintivo della scienza e della conoscenza moderna.
Un ribaltamento di senso
Si tratta di una modificazione sulla quale vi è molto da riflettere e che nel campo giudiziario assume le forme inquietanti di un vero e proprio ribaltamento di senso. Nel nostro sistema giudiziario continentale, infatti, la decisione non è un “verdetto” immotivato ma discende dai criteri di valutazione di colui che decide e quindi da decisioni motivate nelle quali il giudice indica non solo le prove utilizzate ma anche e soprattutto “i criteri di valutazione della prova adottati”.
Spiegare la decisione
Tutto ciò tuttavia implica che esistano, prima ancora che condivise regole di giudizio, strumenti epistemologici capaci di spiegare come si sia giunti ad un qualche risultato da sottoporre a quel giudizio. Possiamo infatti valutare se una prova raggiunga un determinato standard (oltre ogni ragionevole dubbio) solo se saremo in grado di comprendere come si sia giunti da A a B, attraverso quali regole di esperienza o quale legge scientifica di copertura.
L’opacità degli algoritmi
Tuttavia, a ben vedere, l’AI, operando l’indagine con i suoi opachi strumenti algoritmici, non è in grado di svelarci quali siano i suoi “criteri di valutazione”. È qui che le strade del giudizio penale e della intelligenza artificiale sembrano separarsi in maniera problematica. La questione è tutt’altro che teorica ed impatta direttamente la nostra vita di cittadini se è vero che l’intelligenza artificiale implementa giorno dopo giorno gli strumenti della polizia giudiziaria, così che le indeclinabili esigenze di sicurezza rischiano di emarginare progressivamente le esigenze fondamentali di uno stato di diritto trasformando le nostre democrazie in pericolose tecnocrazie.
Le nuove norme
Per meglio comprendere l’attualità politica del problema occorre ricordare che il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in primo esame preliminare, lo schema di due Decreti Legislativi attuativi della delega del Parlamento (Legge n. 132 del 2025) che introducono nuove regole proprio in materia di “utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia” e per il loro impiego “nelle indagini preliminari”. Come l’Unione delle Camere Penali ha avuto modo di rilevare, tramite il proprio Osservatorio, «l’opacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia della tecnologia e costituisce la radice di molteplici rischi, soprattutto nei settori in cui la spiegazione delle decisioni si pone come un requisito indispensabile».
La mancanza di limiti
Tale prospettiva non sembra essere stata presa in esame dal Governo, che introducendo il nuovo articolo 359 ter c.p.p. non prevede alcun presidio capace di impedire che l’attività investigativa della polizia e la conseguente utilizzazione nella fase delle indagini «possano fondarsi su sistemi algoritmici caratterizzati da opacità o comunque privi di un sufficiente livello di trasparenza e verificabilità». Ne consegue evidentemente il rischio di «attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, compromettendo i principi del contraddittorio, della verificabilità della prova e, più in generale, l’intero statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito».
La crisi della cultura dei criteri
Se, come è stato detto, è «necessario che il giudice sia in grado almeno di valutare la validità dei metodi di cui il consulente si è servito per svolgere il suo compito», è proprio in questa fondamentale passaggio che il vulnus si rende evidente, in quanto è la stessa “cultura dei criteri” ad essere messa in crisi. E con essa il principio di razionalità nel quale si fonda la tutela della nostra libertà.
I cripto-telefonini
La giustizia penale si è già trovata, nel nostro Paese, ad affrontare simili problemi. Si pensi all’utilizzo di algoritmi al fine di decrittare la messaggistica dei cripto-telefonini Sky ECC. Non senza contraddizione, le Sezioni Unite hanno affermato che sebbene «la disponibilità dell’algoritmo di decriptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento» tuttavia «il pericolo di alterazione dei dati non sussiste», salvo prova contraria!
Il Sistema automatico di riconoscimento delle immagini
Altrettanto problematico, sin dal 2018, l’utilizzo nell’ambito delle indagini preliminari del Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (SARI), capace di effettuare identificazioni forensi operate ex post. In questo caso i rischi sono connessi ai potenziali bias discriminatori in quanto l’esito dei riconoscimenti risulta fortemente condizionato dal tipo di “addestramento” subito dal sistema algoritmico, con conseguente possibilità di errore.
Le immagini in real time
Ma ancor più inquietante, in prospettiva, proprio a seguito della introduzione della nuova normativa, la possibile caduta dei limiti di utilizzo dei sistemi di riconoscimento di immagini Real-Time, progettato per una sorveglianza dinamica. Questo dispositivo dotato di una capillare ed indiscriminata capacità di sorveglianza, è stato sino ad oggi oggetto di un blocco da parte del Garante della Privacy proprio “in mancanza di una base giuridica specifica nel nostro ordinamento” (Parere n. 127/2021). Anche in questi casi l’opacità dei sistemi risulta totale in quanto l’architettura del software adottato è protetta da segreto industriale il che rende di fatto impossibile per un difensore contestare la metodologia di riconoscimento.
Solo l’uomo può giudicare l’uomo
Insomma, l’idea portante secondo la quale solo l’uomo può giudicare l’uomo, rischia di essere progressivamente scalzata dalla adozione di tecnologie che affondano i loro risultati in percorsi inconoscibili per la mente umana ed inaccessibili alla sua razionalità. Lo stesso Regolamento (UE) del parlamento europeo e del Consiglio 2024/1689 (AI Act) il quale promuove in particolare la diffusione di una IA «antropocentrica e affidabile», ma questo significa inevitabilmente aspirare ad una effettiva razionalità e conoscibilità dei sistemi.
Un occhio alle garanzie
È per questa ragione che l’Unione delle Camere Penali italiane è intervenuta per sollecitare il Governo ad una riflessione e ad una rimeditazione circa le scelte normative contenute nello schema di decreto attuativo, ritenendo che «l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia penale non può avvenire a discapito delle garanzie costituzionali del giusto processo». Siamo infatti consapevoli che l’innovazione tecnologica rappresenta una risorsa, ma occorre che sia sempre accompagnata da regole che assicurino trasparenza, controllabilità e piena sindacabilità degli strumenti impiegati, al fine di evitare il rischio di alterare in maniera irrevocabile gli equilibri sui quali si fonda il nostro modello di processo penale democratico.
Le regole della caccia
In questa prospettiva, conserva intatta la sua attualità l’insegnamento di Franco Cordero secondo cui le regole della caccia valgono più della preda: un monito che richiama il principio etico del primato delle garanzie e della correttezza del metodo investigativo rispetto al risultato perseguito. Si tratta di un principio liberale che acquista, nella sfida della modernità, una nuova luce ed una attuale virtù progressiva. Parafrasando quel che nel 1962 diceva, infatti, degli scienziati il grande teorico e storico della scienza Thomas Kuhn, anche i giuristi «guidati da un nuovo paradigma vedono cose nuove e diverse anche quando guardano con gli strumenti tradizionali nelle direzioni in cui avevano guardato prima».






























