Il caso delle due sorelle di Civitella Alfedena ritrovate a Formia riapre una domanda più ampia, già emersa con la cosiddetta famiglia nel bosco: quando lo Stato interviene per tutelare un minore, ascolta davvero la sua volontà o finisce per decidere al posto dei figli?
Prima ancora di stabilire se vi sia stato un sequestro di persona – come formalmente ipotizzato dagli inquirenti nel caso delle due sorelle di Civitella Alfedena, ritrovate a Formia dopo giorni di ricerche – bisognerebbe avere il coraggio di porre la domanda che la cronaca giudiziaria tende a rimuovere: chi sequestra chi?
Nello specifico, la madre, che secondo l’accusa avrebbe sottratto le figlie a una casa famiglia? O lo Stato, che in nome della tutela le aveva già sottratte alla madre, alla loro casa, alla volontà che avevano espresso? La legalità di un provvedimento, infatti, non esaurisce mai da sola la sua legittimità morale, soprattutto quando incide sul legame tra un figlio e la madre. E lo abbiamo visto anche nel caso paradossale della cosiddetta “famiglia nel bosco”.
Il rispetto della volontà
Da quanto risulta finora, nemmeno la vicenda delle due sorelle nasce da accuse pubblicamente note di abuso diretto o violenza fisica. Nasce dentro un divorzio lacerante, una conflittualità coniugale giudicata lesiva per le figlie, con la conseguente revoca della responsabilità genitoriale, poi ripristinata soltanto nei confronti del padre poco prima della scomparsa. Le ragazze, dodici e sedici anni, hanno dichiarato di voler rimanere con la madre. La loro volontà, dunque, esiste. Esisteva anche prima, probabilmente. Bisognerebbe chiedersi se sia stata ascoltata come parola o trattata come materiale clinico da interpretare. Perché una cosa è proteggere un minore da un pericolo accertato; altra cosa è considerare la sua voce attendibile solo quando conferma la decisione già assunta dal sistema giudiziario.
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L’alienazione parentale
Sembra riaffiorare, qui, il vecchio fantasma della PAS, la cosiddetta sindrome da alienazione parentale – formula controversa, mai davvero riconosciuta come diagnosi clinica autonoma – che riappare nei procedimenti familiari sotto nomi più prudenti, come condizionamento o amore genitoriale malato. Il problema non è negare che un genitore possa manipolare un figlio contro l’altro genitore. Accade, lo sappiamo, e sappiamo anche che può essere psicologicamente devastante. Ma questo non può tradursi nel trasformare ogni rifiuto del minore in prova della manipolazione.
Altrimenti il figlio diventa un testimone inaffidabile di sé stesso: creduto quando conferma la decisione istituzionale, sospettato quando la contraddice. È questo il cortocircuito più grave. A dodici anni, secondo la legge, un minore deve essere ascoltato. A maggior ragione, a sedici, la sua parola non può essere letta come un sintomo.
I dati
Del resto, i numeri impediscono di considerare il caso una semplice anomalia. Nel 2024, al netto dei minori stranieri non accompagnati, in Italia risultavano 15.075 minorenni in affidamento familiare e 20.592 accolti nei servizi residenziali. Circa il 76% degli affidamenti familiari e il 68% dei collocamenti residenziali hanno natura giudiziale. Sono dati imponenti, che meritano una riflessione seria, soprattutto perché l’allontanamento dovrebbe restare un atto estremo. La legge italiana parte da un principio netto: il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia. Non una famiglia astratta, ma la propria, con tutte le sue imperfezioni e conflittualità (quale famiglia non ne ha?).
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Quando lo Stato può intervenire
Se lo Stato interviene, deve farlo nell’interesse del minore. In teoria, chi potrebbe dichiararsi contrario all’interesse di un bambino? Eppure è una formula talmente elastica, affidata di volta in volta a giudici, servizi sociali, consulenti, perizie, relazioni, che tutti la invocano e pochi la definiscono, finendo così per smarrirne il senso. Quand’è che una conflittualità familiare, infatti, diventa ragione sufficiente per portare via un figlio? Nel momento in cui l’amore genitoriale viene dichiarato malato, chi certifica la malattia dell’amore? E se lo Stato si convince, invece, di sapere sempre meglio dei figli quale sia la loro salvezza, come potremmo chiamare questa certezza? Una forma di hybris, forse? Davvero stiamo rischiando di trasformarci – se già non è successo – in uno Stato terapeutico e amministrativo, che entra nella famiglia per produrre il bene, misurare la qualità degli affetti e valutare la normalità dei legami, collocando i minori in nome di una serenità definita altrove. Una casa famiglia può essere un rifugio, ma anche un esilio per un minore che – andrebbe ricordato – non appartiene né ai genitori come proprietà biologica, né allo Stato come materia da rieducare.
La fragilità del minore
Il minore è una persona in formazione, fragile e contraddittoria; proprio per questo la sua voce è preziosa. Ascoltarla non significa obbedirle sempre, certo, ma significa riconoscere che anche il dissenso che può esprimere è un fatto, non un disturbo da correggere. Altrimenti lo Stato che colloca un figlio lontano dalla madre, regola gli incontri, autorizza o vieta gli affetti, decide quale casa sia lecita e quale no, inevitabilmente trasforma la cura in coercizione. In un sequestro, appunto. Proteggere un minore è una responsabilità tragica, e quando una ragazza dice: “voglio stare con mia madre”, lo Stato deve fermarsi e chiedersi se sta proteggendo o sostituendosi. E deve chiedersi, soprattutto, se davanti a un figlio separato dal suo legame originario non abbia già cominciato a parlare la lingua fredda dello Stato etico: quella che chiama bene ciò che, per chi lo subisce, può somigliare terribilmente a una sottrazione.
































