29 Aprile 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

29 Apr, 2026

Curreri: «Retaggio della monarchia. Dal 2006 la grazia compete solo al presidente»

Salvatore Curreri

La grazia a Nicole Minetti è diventata un caso politico. Il costituzionalista Salvatore Curreri riscostruisce i passaggi in cui l’istituto monarchico della grazia è entrato in Costituzione


Il caso della grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti – e della richiesta di accertamenti sull’istruttoria presentata al Quirinale – rischia di essere uno di quei casi in cui ci si lascia andare a giudizi affrettati e si finisce per attribuire responsabilità a chi non ne ha.

Oppure, ancora, si resta ammaliati dai teoremi suggeriti – in cattiva o in buona fede – da alcuni operatori dell’informazione. Siccome, come scriveva Manzoni, «è men male l’agitarsi nel dubbio che il riposar nell’errore»,è bene, almeno in questo momento di generale incertezza, affidarsi alla competenza degli esperti. Intanto, chiediamo a Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Enna Kore, di spiegarci in cosa consiste l’istituto della grazia, quali sono le fasi della sua proposta e accettazione e anche qual è la sua origine storica.

Professor Curreri come si suddividono le competenze tra procura, Ministero della Giustizia e Quirinale nella richiesta di grazia?

«La domanda di grazia viene inoltrata al ministro della Giustizia – che non a caso un tempo si chiamava “Ministro di Grazia e Giustizia”. In realtà non è un requisito necessario, si può anche procedere d’ufficio».

Dopo di che?

«Gli accertamenti di fatto, come ad esempio la situazione dell’eventuale detenuto, sono svolti dall’autorità giudiziaria competente, vale a dire il procuratore della Repubblica della Corte d’Appello competente. Il quale istruisce la pratica tenendo anche conto dei pareri e delle considerazioni fatte, ad esempio, dal magistrato di sorveglianza se il soggetto è detenuto (non è il caso della Minetti) ed eventualmente sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia».

A questo punto entra in gioco via Arenula.

«Sulla base di questa attività istruttoria, il Ministero della Giustizia può già esprimere il proprio parere, che può essere positivo o negativo. Con il suo parere, il provvedimento viene trasmesso al presidente della Repubblica. Il quale, dal 2006, è titolare esclusivo di questo potere».

Nel 2006 ha luogo il celebre scontro tra il capo dello Stato Ciampi e l’allora ministro della Giustizia Castelli sulla concessione della grazia a Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio Calabresi. Ci spieghi bene cosa successe e che cosa è cambiato da allora nell’istituto della grazia.

«Partiamo da un principio: tutti gli atti del presidente della Repubblica, per essere validi, devono essere controfirmati da un componente del governo: il ministro competente o il presidente del Consiglio. Questo perché, nel nostro ordinamento, il capo dello Stato non ha poteri politici. Il potere di grazia è stato sempre considerato un potere “condiviso”. Noi costituzionalisti diciamo che è un “atto duumvirale”».

Cioè?

«Per concedere la grazia occorreva il parere favorevole del ministro della Giustizia e il consenso del Presidente. Era quindi un atto frutto della concorde volontà di questi soggetti».

Arriviamo al caso Bompressi.

«Scoppiò un contrasto aperto tra ministro della Giustizia e l’allora presidente Ciampi. Quest’ultimo voleva concedere la grazia a Bompressi sul caso Sofri. Il ministro Castelli si opponeva, ritenendolo non meritevole. Non trovando un’intesa con il ministro, il presidente Ciampi fece ricorso per conflitto di attribuzione. Sostanzialmente, chiese alla Corte Costituzionale di stabilire a chi spetta il potere di dare la grazia».

Cosa stabilì la Consulta?

«Stabilì che il potere di grazia è un potere esclusivamente presidenziale. La decisione ultima, finale e definitiva di questo atto spetta al Presidente. Motivò la valutazione considerando questo potere non un potere di tipo politico ma frutto di una valutazione umanitaria. Disse la Corte: chi meglio del Presidente della Repubblica, che è un organo imparziale e super partes, può valutare i profili che hanno a che fare con il senso di umanità della pena?».

Alla concessione della grazia l’opinione politica attribuisce anche un valore simbolico. Detta fuori dai denti: Mattarella concede la grazia alla Minetti anche per invitare tutti a lasciarsi alle spalle la stagione dell’antiberlusconismo. Possibile che valutazioni di questo tipo intervengano nella decisione del capo dello Stato?

«Tenderei ad escludere che nella valutazione del presidente ci siano state considerazioni di tipo politico. In primo luogo perché non mi sembra in linea con il suo stile. Inoltre, valutazioni di questo genere sono teoricamente precluse, perché gli elementi che dovrebbero indurre il presidente a concedere la grazia hanno un fondamento costituzionale nel divieto della pena di consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Questo è un principio costituzionale e immagino che il presidente si sia attenuto soltanto alla particolarità e gravità della vicenda. Mi viene in mente il film di Sorrentino, La Grazia: in quel caso si tratta di fare valutazioni che hanno a che fare anche con le motivazioni del reato. In diritto si dice “summus ius, summa iniuria”. È il caso, ad esempio, di quando il diritto contrasta con il senso di umanità».

L’istituto della grazia è comunque controintuitivo, soprattutto in un ordinamento democratico. Da dove deriva storicamente?

«Era un tipico potere del sovrano. Un potere in cui si esprimeva al massimo grado la “sovranità del sovrano”, se mi consente la ripetizione. Era un provvedimento tipico dei re; lo troviamo, ad esempio, all’articolo 8 dello Statuto Albertino. Essendo titolare di tutti e tre i poteri, il sovrano poteva arbitrariamente decidere di annullare una pena. È chiaro che, una volta traslato in un ordinamento costituzionale, quel principio non poteva mantenere i caratteri di arbitrarietà e di assoluta discrezionalità che aveva. Quindi si è cercato di mantenere l’istituto circondandolo di alcune garanzie. Il fatto di “condividere” questo potere con il governo era evidentemente anche un modo per bilanciarlo ed evitare che fosse espressione soltanto di un organo monocratico come il presidente ma anche di un organo collegiale come il governo. Il quale, tra l’altro, si assumeva anche la responsabilità politica dell’atto, perché era poi chiamato a risponderne al Parlamento».

E torniamo alla sentenza del 2006 con cui, di fatto, la grazia è tornata ad essere un istituto monocratico. Giusto?

«Quella sentenza è stata criticata in dottrina perché l’attribuzione del potere di grazia a un soggetto monocratico è più propria delle forme di governo presidenziali o semi-presidenziali che di quelle parlamentari. In queste ultime, in genere, il presidente non ha questi poteri. Va comunque detto che la Corte Costituzionale ha cercato di limitare questa attribuzione di titolarità esclusiva dandole una caratterizzazione esclusivamente umanitaria».

Insomma, il potere di grazia è passato completamente nelle mani del presidente a patto che lo usasse non più per finalità politiche ma quando scontare la pena diventa un fatto disumano.

«A testimonianza di quanto quella sentenza sia stata discussa, faccio notare che è stata pubblicata il 18 maggio 2006, tre giorni dopo la fine del mandato di Ciampi, che quindi non fece in tempo a concedere la grazia a Bompressi, che la ricevette poi da Napolitano».

Nella vicenda Minetti ora tutto è legato all’accertamento di eventuali falsità nell’istruttoria. Si può arrivare alla revoca della grazia?

«Certo. È un principio generale dell’ordinamento giuridico: quando un provvedimento è basato su presupposti che si rivelano non corrispondenti al vero, il provvedimento può essere tranquillamente revocato. Questo vale indipendentemente dall’esito di azioni giudiziarie che si possono intraprendere. Se c’è una sospetta non veridicità degli elementi a disposizione, il presidente, così come concede la grazia, la può togliere. Anche perché il capo dello Stato fa una valutazione sulla base dell’incartamento che gli viene presentato».

Resta fermo che l’unica cosa che conta è la verità e la completezza dell’istruttoria e non tutto quello che stiamo leggendo sulla vita precedente di Nicole Minetti o i motivi che portarono alla sua condanna.

«Tutto questo è già stato oggetto di valutazione. Evidentemente, il presidente li ha considerati non ostativi rispetto alla concessione della grazia».

Supponiamo che la vicenda del figlio adottivo non sia stata adeguatamente approfondita e che quindi l’istruttoria presentata al Quirinale fosse incompleta o falsa. Ci sarebbero responsabilità del ministro della Giustizia Nordio?

«Se c’è un difetto di istruttoria su un fatto che non andava trascurato, vedo delle responsabilità del ministro. Non sulla decisione, ma sull’istruttoria. Perché tutti gli accertamenti che si stanno facendo ora si sarebbero dovuti fare prima».

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