4 Febbraio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

4 Feb, 2026

Cremonese-Inter, il Giudice Sportivo: ammenda di 50 mila euro ai nerazzurri e diffida specifica

ROMA (ITALPRESS) – Ammenda di 50.000 euro e diffida specifica: così il giudice sportivo ha punito l‘Inter per il lancio di un petardo da parte di un giovane tifoso nerazzurro a Cremona che ha stordito il portiere Audero. Duemila euro di ammenda per il Genoa. Tra i calciatori, un turno di squalifica per Honest Ahanor e Marten De Roon (Atalanta), Amin Sarr (Verona), Luca Pellegrini (Lazio), Matteo Prati e Nikola Vlasic (Torino). 

Tornando all’episodio del petardo lanciato durante Cremonese-Inter e che ha costretto l’arbitro a interrompere il gioco per le cure del caso al portiere grigiorosso, Emil Audero, il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha sanzionato l’Inter con un’ammenda di 50mila euro e la “diffida specifica” con la seguente motivazione: “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di gioco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria (Audero, ndr) comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (articolo 29 lett. c CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (articolo 29 lett. d CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa”.

“Si precisa che – prosegue il giudice nelle motivazioni del suo provvedimento -, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’articolo 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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