3 Agosto 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

3 Ago, 2026

Riconoscimento facciale, ok della Camera al decreto

Il testo passa in commissione senza le opposizioni, che lasciano l’aula prima del voto


Il via libera è arrivato in commissione Politiche dell’Unione europea della Camera, ma l’opposizione è rimasta fuori. Il parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che recepisce l’AI Act di Bruxelles e disciplina l’uso del riconoscimento facciale da parte della polizia era l’ultimo tassello per la strada verso il Consiglio dei ministri di oggi. Dopo il rinvio della settimana scorsa la maggioranza ha votato compatta, Pd, M5S e Avs hanno abbandonato i lavori prima del voto, come già il 29 luglio al Senato, quando parlarono di blitz per l’accelerazione impressa senza attendere le audizioni. Il termine per i pareri sull’atto del governo 418, alle Camere dal 24 giugno, è il 25 agosto, e la delega dell’articolo 24 della legge 132/2025 scade a ottobre: la fretta è una scelta, non un obbligo.

Dal gip al «magistrato competente»: cosa cambia nel testo


Nel testo della relatrice Cristina Rossello (Forza Italia) l’autorizzazione all’identificazione biometrica in tempo reale, disciplinata dall’articolo 8, spettava al giudice per le indagini preliminari. Nel parere riformulato il riferimento al gip è sostituito da quello al «magistrato competente»: formula più ampia, che ricomprende anche il pubblico ministero. Il 30 luglio Forza Italia aveva rivendicato come conquista garantista proprio l’obbligo del giudice al posto della comunicazione, anche orale, al procuratore. Quattro giorni dopo il pm torna a essere uno dei magistrati possibili. E resta in piedi il meccanismo d’urgenza, che consente di attivare subito i sistemi chiedendo l’autorizzazione entro ventiquattro ore.

Le critiche di Iv: «Un parere troppo timido»


Marianna Madia (Iv), vicepresidente della commissione, aveva accusato gli alleati di aver piegato gli azzurri: «La maggioranza si è svegliata e ha chiesto uno stop imprevisto al parere nel quale la relatrice teneva conto di alcune criticità emerse nelle audizioni di esperti da me richieste. Metteva in luce alcune criticità e quindi non era gradito». Su quel parere, aggiungeva, non avrebbe comunque votato a favore: troppo timido.

Cosa dice l’AI Act sul riconoscimento facciale


Il metro resta l’articolo 5 dell’AI Act, che classifica l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici come pratica vietata. Tre sono le eccezioni: ricerca di vittime di rapimento, tratta e sfruttamento sessuale o di persone scomparse; minaccia grave e imminente per la vita, incluso l’attacco terroristico; localizzazione di un indiziato per i reati elencati in allegato e puniti con almeno quattro anni. Ogni uso è subordinato all’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente. È il varco su cui il governo poggia la difesa. Ma il regolamento consente agli Stati di essere più severi, mai più permissivi.

Le Camere Penali: «Serve il vaglio di un giudice terzo»


Per la Giunta dell’Unione delle Camere Penali, affidare al solo pubblico ministero il potere di autorizzare tecnologie tanto invasive non è compatibile con le garanzie costituzionali. Serve il vaglio preventivo di un giudice terzo e imparziale, come chiede la Corte di giustizia europea per ogni ingerenza grave nei diritti fondamentali. Ancora più grave è l’acquisizione preventiva dei dati biometrici e anagrafici di tutte le persone presenti a una manifestazione o in un luogo sensibile, in vista di un eventuale confronto se un reato verrà commesso. Dunque, non ricerca mirata, ma schedatura di una moltitudine indifferenziata di cittadini estranei a qualsiasi illecito, con un effetto dissuasivo sulle libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Ma l’Unione insiste anche sull’opacità dei sistemi, le black box. Gli output devono essere spiegabili, verificabili e contestabili dalla difesa, che deve poter conoscere dati, funzionamento e margini di errore. Altrimenti restano semplice orientamento investigativo, mai prova. Sulla stessa linea il Garante privacy, che nei pareri del 14 luglio ha condizionato il via libera e ha bocciato la raccolta automatica e generalizzata dell’articolo 10, ammessa dall’AI Act solo per ricerche mirate.

Il precedente: il caso SARI Real Time


Nel 2021 il Garante bocciò SARI Real Time, il sistema con cui il Viminale voleva confrontare in tempo reale i volti ripresi dalle telecamere con una lista di ricercati. All’epoca mancava una base giuridica che lo autorizzasse. Il decreto in sostanza non introduce una tecnologia nuova: autorizza quella che il Viminale ha già.

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