Gli imprenditori Alessandro Incecchi e Loredana Bruno sono stati assolti da un tribunale penale e condannati in sede erariale. Ora rischiano di essere espropriati di tutti i loro beni
Il fatto non sussiste, perciò pagherai tutto, pagherai caro. È il paradosso tragico della giustizia italiana. Dove è possibile nello stesso giorno essere assolti da un tribunale e spogliati da un altro di tutti i beni. La vicenda dei due imprenditori romani, Alessandro Incecchi e Loredana Bruno, raccontata nei giorni scorsi dall’Altravoce, mostra un lato oscuro del sistema. Misconosciuto dai cittadini e ampiamente sottovalutato nel dibattito pubblico.
Assolti nel penale dopo essere stati arrestati e imputati di truffa ai danni dello Stato, vincitori in sede civile contro lo stesso Stato che rivendicava una restituzione infondata, ma condannati in sede erariale dalla Corte dei Conti che, sempre in nome dello Stato, ha disposto il risarcimento e avviato l’azione esecutiva, i due coniugi rischiano di perdere tutto a più di dieci anni dall’inizio del loro calvario giudiziario.
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Una colpevolezza irreversibile
Come può accadere, in uno Stato di diritto, una simile follia? Per il giudice penale la truffa non sussiste, perché il suo scandaglio penetrante nega l’esistenza del fatto costituente reato. Per il giudice contabile la truffa c’è. Non perché in questo ultimo giudizio emergano prove diverse e univoche tali da ribaltare il verdetto di assoluzione che in sede penale è stato richiesto dalla pubblica accusa e confermato dal giudicato, ma solo perché lo stesso fatto e le stesse carte sono state lette e interpretate diversamente e questa diversità viene rivendicata per condannare l’imputato assolto in sede penale. In realtà le indagini del giudice erariale hanno assunto in maniera integrale gli accertamenti ontologicamente parziali dell’accusa. Vuol dire che i sospetti, che il giudice penale ha smentito, pongono l’imputato in una condizione di colpevolezza irreversibile che sopravvive al giudicato di assoluzione.
Il pregiudizio inquisitorio
Questo diverso esito del giudizio erariale è giustificato con un pregiudizio di natura inquisitoria. Gli imputati- si dice e si scrive – sono stati assolti non perché ci fosse prova della loro innocenza, ma perché non c’era prova della loro colpevolezza, tant’è vero che la pubblica accusa in sede penale ha fatto riferimento al secondo e non al primo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale.
È questa la tesi del procuratore dello Stato, Paolo Passolunghi, il quale ripristina, in modo interpretativo, l’insufficienza di prove di matrice inquisitoria che il codice ha abolito fin dal lontano 1989.
Mancati risarcimenti
Ciò accade sempre più spesso in una quantità di giudizi diversi dal penale, e purtroppo anche nelle cause civili intentate per il risarcimento da indebita detenzione. Con giustificazioni morali di questo tipo.
L’imputato è stato assolto, e quindi è sì innocente, ma con il suo comportamento ambiguo o con le sue amicizie discutibili ha ingenerato il sospetto che giustificava l’indagine su di lui e perfino gli arresti, quindi non sarà risarcito. Ci sono persone che hanno fatto anni di galera da innocenti e che si sono viste negare l’indennizzo con simili motivazioni. Allo stesso modo oggi lo Stato liberale e democratico, per bocca del suo procuratore, può dire che siccome in sede penale non è provato che la truffa non c’era, ma solo che non è provato che la truffa c’era, in sede erariale è legittimo affermare che la truffa c’era.
Lo stigma sul cittadino
La breccia in cui quest’ultimo giudizio si fa strada sarebbe appunto il pregiudizio dell’insufficienza di prove. E parliamo di pregiudizio perché in realtà si tratta di un retaggio del passato che sopravvive all’evoluzione del processo penale in senso liberale e democratico. Se taluno viene accusato di una truffa in base a elementi indiziari, e in giudizio l’accusa non riesce a dimostrarne la fondatezza, l’assoluzione certamente sarà motivata dall’inconsistenza del sospetto, poiché l’onere di provare la colpevolezza è a carico dello Stato.
Sostenere che il sospetto resiste perché l’imputato non è riuscito a fugarlo dimostrando con certezza l’inesistenza della truffa, significa ribaltare sull’imputato l’onere della prova. In un sistema così regolato, lo Stato può trasferire sul cittadino uno stigma di presunta indegnità in grado di resistere a qualunque giudicato.
Il “tradimento” del processo penale
Questo scandalo è il vero marchio d’infamia del nostro sistema penale, è la vergogna italiana, assai più grave di qualunque altra distorsione. Perché svilisce il ruolo di garanzia del processo penale, surrogando la sua afflittività in molte, troppe, diverse giurisdizioni. Non solo quella erariale, ma anche e soprattutto quella di prevenzione. Dove è possibile allo stesso tempo, e con gli stessi elementi, assolvere e confiscare, sottraendo enormi patrimoni in ragione di una presunta pericolosità stabilità dall’autorità, e a prescindere o contro ogni prova di colpevolezza.
La parola alla Cedu
Ma la pericolosità è appunto il pregiudizio dello Stato di polizia. Se ne è accorta la Corte europea dei diritti dell’uomo che a dicembre discuterà, nel plenum della Grande Camera, il processo con cui lo Stato ha disposto la confisca di tutti i beni di due imprenditori assolti, i fratelli Cavallotti.
L’ambiguità del nostro sistema è per la prima volta messa di fronte a un sindacato giurisdizionale supremo e terzo, che può decretarne la sua irragionevolezza, imponendo all’Italia di tornare nel solco dello Stato di diritto.































