Alla base della nuova polemica sugli strumenti antimafia risiede una certa idea dei rapporti tra politica e magistratura e una precisa strategia della magistratura stessa
Ci si duole, come fa Oliviero Mazza sull’Altravoce, di una sorta di recrudescenza dell’attivismo inquirente dopo l’esito del referendum sulla giustizia, quasi che – scampato il pericolo della separazione delle carriere – una quota apicale dei pm pretenda di dettare con più veemenza l’agenda del processo penale. Forse.
Probabilmente la tregua referendaria (perché di questo si è trattato sul versante delle altre riforme del processo) aveva portato a qualche prudenza e a temporeggiare sulle prossime sortite, tuttavia, la fitta rete delle interlocuzioni informali e degli appeasement colloquiali, che un certo potere giudiziario pratica da lungo tempo, non si è mai interrotta.
I rapporti tra magistratura e Governo
In modo silente, ma incessante, il Governo cede quote di potere alla magistratura antimafia e ne rafforza costantemente la capacità di controllo e di interlocuzione. Solo negli ultimi mesi sono svariate le micro e le macro modifiche legislative che hanno travasato verso le strutture apicali dell’antimafia giudiziaria poteri e funzioni che prima non aveva e che nulla hanno di compatibile con l’originario disegno di Giovanni Falcone.
Il potere politico di ogni colore, in un silenzio quasi totale, sta portando a compimento un’operazione di costante erosione della morfologia orizzontale e, quindi, democratica della magistratura italiana, incurante di codicilli ed emendamenti che – in un disegno invero più lucido e lungimirante – puntellano una verticalità decisoria e interventista prima sconosciuta.
Si è, quindi, sviluppata e poi consolidata una doppia modalità di interlocuzione con il potere esecutivo e legislativo: conciliante e negoziatrice quando si tratta di portare a segno nelle stanze ministeriali qualche ulteriore incremento o trasferimento di porzioni di attribuzioni processuali e istituzionali, giustificato dalla sempre, asserita, incombente minaccia mafiosa; allarmistica e ammonitrice quando si deve provocare qualche ulteriore cessione di poteri, processuali o meno, mobilitando, secondo collaudati e noti schemi mediatici, la pubblica opinione e guadagnando comunque il consenso della parte di corporazione che si intende rappresentare.
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L’altare dell’Antimafia
Questa è una modalità ormai costitutiva di un certo potere giudiziario che si alimenta anche della costante, ma implicita convinzione del potere politico (dal governo Berlusconi-bis in avanti che, ricordiamolo, innalzò le pene per l’associazione mafiosa e stabilizzò il 41-bis per i detenuti più pericolosi) che la lotta alla mafia sia solo una sorta di altare votivo repubblicano al cui cospetto è possibile compiere il sacrificio di qualche libertà e di qualche diritto costituzionale.
Se si smarrisce l’andamento “carsico” di questa ambiguità modale nell’esercizio del lato oscuro del soft power inquirente, si possono ricercare nell’esito referendario conseguenze che esso non ha avuto; anzi si dovrebbe solo immaginare cosa sarebbe successo con un Csm di pubblici ministeri avente a capo il presidente della Repubblica.
Gli “ordini pubblici”
Sullo sfondo di queste interlocuzioni, missive, allarmi e denunce che periodicamente la magistratura inquirente recapita al potere politico si agitano due pulsioni che si sono lungamente sedimentate e che rappresentano una sorta di latente “nocciolo duro” nella visione del processo penale. La prima è che l’ordine pubblico antimafia competa alla magistratura inquirente.
Tra misure di prevenzione, misure cautelari, interdittive antimafia ormai anfibie (con una importante presenza giudiziaria), comitati per la sicurezza, collegamenti operativi con l’Agenzia per la cybersicurezza, cessioni informative governative, protocolli di cooperazione con i servizi di intelligence e via seguitando, la pax sociale antimafia cade ormai nel cono d’ombra della magistratura che è ritenuta direttamente titolare del compito di agire su questo versante.
Con una drammatica conseguenza, invero, che la politica poi non riesce a riorientare le ingenti forze che sono impiegate su quel fronte verso i fenomeni di maggior allarme sociale e che più preoccupano l’opinione pubblica e di cui una certa magistratura inquirente si disinteressa, ritenendo che l’“altro” ordine pubblico sia merce di scarso appeal da affidare alle forze di polizia (che, poi, annaspano tra fermi preventivi e scudi penali).
Il nodo delle intercettazioni
La seconda è che, sullo sfondo delle polemiche che riguardano l’uso delle intercettazioni quando dall’ascolto emergano reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate dal giudice, v’è una precisa visione criminologica, anzi antropologica delle indagini penali. Il “bersaglio” delle captazioni era giusto, il dogma dell’infallibilità inquirente è salvo, certo il tipo non ha commesso quel reato, ma un altro; però si era fatto bene a monitorarlo, il “reprobo” è tale, sia perseguito non per il delitto supposto, ma inesistente, quanto per quello scoperto casualmente, ma pur sempre confermativo dell’intuizione antropologica iniziale.
Un vero e proprio idola theatri, la rappresentazione icastica delle modalità profonde con cui si produce l’autolegittimazione di un certo sistema – opacizzato da una medialità collaborante – i cui vaticini sono quindi infallibili e a cui la politica deve supinamente soggiacere.


















