22 Aprile 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

22 Apr, 2026

Dl sicurezza, Amati: «Avvocati pagati per rimpatri? Si viola la Costituzione»

Il penalista dell’Unione delle Camere Penali Enrico Amati attacca il dl sicurezza: «Difesa limitata e avvocati trasformati in strumenti dello Stato».


Non solo la norma ‘incriminata’ sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri. Secondo Enrico Amati, professore di diritto penale ad Udine e componente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali, nel decreto sicurezza proliferano «automatismi che pongono, come ha già sottolineato dalla Consulta in più occasioni, dei problemi di compatibilità con i principi costituzionali».

Sul decreto è stata posta la questione di fiducia alla Camera. Il provvedimento rischiava di non passare per i rilievi del Colle e lo scontro in aula con le opposizioni. In particolare sulla norma che prevedeva proprio incentivi agli avvocati che favoriscono i rimpatri dei migranti. Ma per Amati (nella foto)sono svariati gli aspetti problematici del decreto che «limitano il diritto di difesa».

Professor Amati, alle polemiche sul decreto sicurezza la premier Meloni ha replicato di non considerarlo un pasticcio e che i rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati verranno trasformati in un provvedimento ad hoc. Cosa ne pensa?

«Riguardo l’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, come Unione delle Camere Penali abbiamo parlato di ‘apologia dell’infedele patrocinio’ perché si trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. Si tratta quindi di una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza».

Una previsione dunque da abolire?

«Sicuramente sì. Ma ci sono anche altri aspetti problematici del decreto. Sempre con riguardo al tema dell’immigrazione, nel decreto è contemplata una disposizione che prevede che non si possa più concedere automaticamente al migrante il patrocinio a spese dello Stato; viene quindi richiesto un onere di produzione documentale che attesti le condizioni economiche del migrante, che obiettivamente in certe situazioni diventa davvero impraticabile. Dunque questa è un’altra forte limitazione del diritto di difesa».

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Si è molto discusso in questi giorni anche della misura del fermo preventivo. Cosa ne pensa?

«La finalità del fermo è tipicamente preventiva e consente di trattenere il soggetto che, nel corso di manifestazioni pubbliche, sia considerato pericolo presso gli uffici di polizia per un massimo di 12 ore. La norma solleva evidenti criticità sotto il profilo delle garanzie costituzionali, poiché il controllo dell’autorità giudiziaria, richiesto dall’art. 13 della Costituzione, è ridotto alla mera comunicazione al pubblico ministero. Inoltre, l’accompagnamento comporta di fatto la compressione di altri diritti costituzionali come la libera manifestazione del pensiero e il diritto di riunione».

Il problema del decreto riguarda dunque l’impianto generale?

«Sotto il profilo del metodo, solleva in primo luogo perplessità il consueto ricorso alla decretazione d’urgenza per intervenire in ambito penale. Nel merito, quanto ai profili di diritto penale sostanziale, si pongono problemi di compatibilità con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza della risposta sanzionatoria con riguardo alle nuove ipotesi di reato. Problematica è poi la confisca – che diventa obbligatoria – del veicolo e degli altri beni utilizzati per commettere reati in materia di stupefacenti. Per non parlare poi dell’emendamento che prevede una limitazione alla qualificazione delle lieve entità in caso di spaccio di stupefacenti qualora la condotta risulti genericamente continuativa e abituale. In questo casi si assiste automatismi sanzionatori che e si pongono in contrasto con i principi costituzionali».

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Principi su cui si fondava la riforma della giustizia e che sono naufragati…

«Si, la naufragata riforma si poneva certamente in un’ottica garantista, perché come noi dell’Unione delle Camere Penali sosteniamo da anni, la terzietà del giudice è imprescindibile per un giusto processo. Dall’altro lato purtroppo c’è invece anche una tendenza a legiferare con provvedimenti d’urgenza in modo non sempre conforme ai principi del diritto penale liberale e che non abbiamo mai mancato di criticare».

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