La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge nella parte in cui consentiva al Guardasigilli di lasciare senza risposta le richieste della Corte penale internazionale. Dovrà trasmetterle immediatamente alla magistratura oppure motivare il diniego
Il caso Almasri sfociato nell’indagine del Tribunale dei ministri nei confronti del Guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dell’Autorità delegata ai servizi Alfredo Mantovano, cambia la legge italiana sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (Cpi).
Con la sentenza numero 143, la Corte Costituzionale ha sanato un ‘vulnus’ normativo durato oltre un decennio. Traendo spunto dalla vicenda che ha sollevato, nel gennaio del 2025, un polverone mediatico e politico.
La vicenda
All’epoca il generale libico fu arrestato in Italia in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale e successivamente fu rimesso in libertà. Dopo che il ministro della Giustizia non aveva dato seguito alla richiesta di cooperazione prevista dalla normativa vigente.
Il Tribunale dei Ministri arrivò così ad ipotizzare il reato di favoreggiamento a carico dei vertici di Governo. Un fascicolo poi archiviato dopo il no all’autorizzazione a procedere giunto dalla Camera.
Quel vuoto procedurale, tuttavia, aveva messo a nudo un problema strutturale. La legge dava al Governo il potere indiretto di bloccare le estradizioni semplicemente non facendo nulla.
Il nodo del caso
Con la pronuncia della Consulta sono state quindi esaminate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul caso dalla Corte d’appello di Roma, IV sezione penale, che ha ritenuto che la disciplina italiana presentasse profili di contrasto con la Costituzione, rimettendo così la questione alla Consulta.
Una decisione che va ad incidere sugli articoli considerati inadeguati «alla repressione dei crimini più gravi». Dove non possono essere tollerati «rallentamenti o ritardi», «né prese di posizione tacite e sottratte a ogni controllo».
Fino a oggi la legge attribuiva al ministro della Giustizia un ruolo centrale nella gestione delle richieste di cooperazione provenienti dalla Cpi. Senza però fissare termini entro i quali trasmetterle all’autorità giudiziaria, né indicare con precisione i limiti del potere ministeriale. Secondo i giudici costituzionali, questo assetto esponeva il procedimento al rischio di ritardi e inerzie incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia aderendo allo Statuto di Roma.
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Cosa cambia
La Consulta ha così dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 20 dicembre 2012, nella parte in cui non prevedono che il Guardasigilli debba trasmettere con immediatezza le richieste della Cpi al pg competente. La pronuncia introduce anche l’obbligo di comunicare senza indugio un eventuale rifiuto. Che dovrà essere adeguatamente motivato e giustificato esclusivamente dalla necessità di salvaguardare principi costituzionali fondamentali.
Nelle motivazioni, la Corte osserva come il sistema vigente attribuisca al ministro un ruolo esclusivo nella gestione della cooperazione con la Corte penale internazionale, senza tuttavia fissare criteri idonei a delimitare tempi e modalità di esercizio di tale potere.
I giudici richiamano gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sottolineando che il meccanismo previsto dalla legge non garantisce un’effettiva e tempestiva collaborazione con la Corte penale internazionale.
In particolare, viene stigmatizzato il rischio che il ministro possa procrastinare indefinitamente la trasmissione delle richieste. O non assumere alcuna decisione esplicita, lasciando spazio a silenzi amministrativi sottratti a ogni forma di controllo.
Per i giudici costituzionali, un simile assetto compromette l’efficacia delle procedure interne proprio in un settore, quello della repressione dei crimini internazionali più gravi, che richiede rapidità e certezza delle decisioni.
Allo stesso tempo però, la sentenza non azzera la sovranità nazionale, ma ne perimetra l’esercizio: qualora il Ministero ritenga che la cooperazione con l’Aja entri in conflitto con i principi inviolabili della nostra Costituzione o con i diritti fondamentali della persona, potrà ancora negare l’estradizione.
Tuttavia dovrà farlo attraverso un atto motivato, pubblico ed espresso con la medesima immediatezza, senza potersi più nascondere dietro l’inazione. La sentenza evidenzia inoltre che la disciplina vigente viola il principio di leale collaborazione, destinato a regolare sia i rapporti tra il Governo italiano e la Corte penale internazionale sia quelli tra l’autorità politica e quella giudiziaria nazionale.
I limiti della sentenza
Per questo motivo la Consulta precisa che all’obbligo del ministro di dare immediata esecuzione alle richieste provenienti dall’Aja deve corrispondere, con la stessa tempestività, l’obbligo di esplicitare le ragioni di un eventuale diniego.
Si tratta, sottolinea la Corte, di ipotesi eccezionali, ammissibili soltanto quando siano coinvolti principi inviolabili legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica.
La Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura di consegna disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge n. 237 del 2012. Secondo la Consulta, tali disposizioni non risultano di per sé incompatibili con gli obblighi internazionali di cooperazione.




























