1 Luglio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

1 Lug, 2026

Cospito resta al 41-bis per altri due anni: respinto il ricorso della difesa

Confermato il carcere duro per l’anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito. Il caso riapre il dibattito sull’uso del 41-bis e sui limiti dello Stato di diritto


Alfredo Cospito resta al 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il rinnovo del carcere duro disposto dal ministero della Giustizia per altri due anni.

È una decisione giudiziaria che conferma la linea della fermezza nei confronti dell’anarchico insurrezionalista, detenuto dal 2022 in regime speciale e condannato in via definitiva a ventitré anni per l’attentato del 2006 alla ex scuola allievi carabinieri di Fossano.

Il carcere duro

Ma il 41-bis, andrebbe ricordato, non è una pena qualunque. Nasce come “carcere duro” antimafia nel 1992, con la finalità di spezzare il comando criminale dei boss detenuti e con un carattere emergenziale e temporaneo. Per questo il regime speciale limita i colloqui e la corrispondenza, così come i contatti e la socialità, e più in generale prevede una sospensione parziale delle regole ordinarie del trattamento penitenziario.

L’eccezione diventata sistema

Poi, di proroga in proroga, con il governo Berlusconi, nel 2002 l’eccezione diventa istituzione: il 41-bis non è più una risposta provvisoria alla stagione delle stragi ma una componente stabile del sistema penitenziario italiano. Di fronte alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, allora, bisognerebbe chiedersi se una norma che vive in una zona costituzionalmente critica, pensata storicamente contro il potere verticale delle mafie, possa essere applicata, senza snaturarsi, anche a mondi ideologici eversivi privi della stessa struttura gerarchica di comando.

LEGGI Imprenditori assolti ma espropriati, se il sospetto vince sull’assoluzione di A. Barbano

Il comando da spezzare

Nel caso specifico di Cospito – ma varrebbe la pena estendere la stessa domanda ai circa 740 detenuti in Italia sottoposti al 41-bis – qual è il comando da spezzare? Siamo sicuri di non trovarci di fronte a un “surplus di punizione”? Certo, i giudici hanno valutato e la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Cospito ritenendolo manifestamente infondato. Ma la legalità formale di una misura non esaurisce il giudizio politico e civile sulla sua opportunità. È lecito, dunque, chiedersi se ogni applicazione del 41-bis conservi intatta o meno la sua ratio originaria.

La funzione di indirizzo

Cospito è un detenuto condannato per reati gravissimi al quale lo Stato applica il 41-bis anche per impedirgli di continuare a esercitare, attraverso scritti e messaggi, una funzione di indirizzo verso l’area anarchico-insurrezionalista. Per la Cassazione, infatti, l’uomo può restare un punto di riferimento “autorevole” per un’associazione terroristica o eversiva capace di ricevere da lui indicazioni su linee programmatiche e obiettivi da colpire.

Il nodo democratico

Bene. Però, quando la comunicazione non è più il “pizzino” del boss, il 41-bis sta impedendo il collegamento segreto e operativo in stile mafioso con una catena di comando gerarchica o è uno strumento usato per contenere dal carcere un estremismo ideologico considerato pericoloso? Sembra un sofisma, ma non lo è. Perché uno Stato democratico deve sapere sempre perché sta restringendo un diritto, quale pericolo concreto intende evitare e quale proporzione esiste tra il mezzo usato e il rischio da contenere. Quando questa proporzione si indebolisce, il carcere duro può diventare una pena dentro la pena adottata in una logica di eccezione permanente.

La domanda sul 41-bis

Cospito deve scontare la sua condanna. Le vittime potenziali dell’attentato di Fossano e la storia della violenza politica in Italia non possono essere cancellate da nessuna retorica vittimaria. Ma proprio perché i fatti sono gravi (Cospito è stato condannato anche a 9 anni e 5 mesi di reclusione nel 2014 per la gambizzazione di Roberto Adinolfi), la risposta dello Stato deve restare leggibile e controllabile. Il 41-bis non può essere difeso come un tabù. Ogni rinnovo deve poter rispondere a una domanda semplice e rigorosa: quali contatti concreti si vogliono impedire?

Se la risposta resta nel campo della prevenzione reale, la misura mantiene la sua funzione. Se invece scivola nel timore dell’influenza, del contagio ideologico capace di orientare una galassia fluida, allora il problema non è più Cospito, ma la qualità della nostra democrazia penale.

Una voce delle notizie: da oggi sempre con te!

Accedi a contenuti esclusivi

Potrebbe interessarti

Le rubriche

Mimì

Sport

EDICOLA