30 Aprile 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

30 Apr, 2026

Garlasco, Mazza: «Deriva inquisitoria. Le assoluzioni non siano appellabili»

Oliviero Mazza

Oliviero Mazza, avvocato penalista e professore di diritto processuale penale di Milano-Bicocca, prende spunto dagli sviluppi del caso di Garlasco per rilanciare i capisaldi di un diritto penale liberale


«Vedo una pericolosa regressione verso un sistema penale inquisitorio, in cui l’imputato è considerato in eterno un presunto colpevole». Per Oliviero Mazza, ordinario di diritto penale processuale all’Università di Milano-Bicocca, i recenti sviluppi del caso Garlasco sono l’occasione per ribadire alcuni principi che un diritto penale liberale dovrebbe tener fermi: alcuni sanciti dalla Carta, come la presunzione di non colpevolezza da cui discende il “ragionevole dubbio”. Altri da rilanciare come obiettivi, a partire dall’inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Professor Mazza, il caso di Garlasco dimostra che il principio della condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” è saltato?

«Quella vicenda processuale testimonia un ragionevole dubbio insuperabile. Ci sono state due sentenze di merito di assoluzione per Alberto Stasi. Poi, per effetto del ricorso per Cassazione del pm, la Cassazione ha annullato con rinvio e, nel giudizio di rinvio in appello è arrivata la condanna di Stasi, poi confermata in Cassazione. La “doppia conforme” di assoluzione, a mio avviso, non dovrebbe consentire nessuna forma di riapertura del processo di merito. Peraltro, già oggi è così».

Perché?

«Nel 2017 il legislatore, con la riforma Orlando, ha escluso il potere del pubblico ministero di ricorrere per vizio di motivazione contro la “doppia conforme “di assoluzione. Vuol dire che il ricorso presentato nel caso Garlasco – quello che poi ha determinato l’annullamento con rinvio – oggi sarebbe inammissibile per scelta legislativa. E tutto questo testimonia l’insuperabilità del ragionevole dubbio in quel caso. Sarebbe del tutto implausibile che due giudici possano aver assolto sulla base di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Quando è così lo Stato, rappresentato dal pubblico ministero, dovrebbe arrendersi all’impossibilità di affermare la colpevolezza dell’imputato».

E per quanto riguarda la condanna di Stasi?

«Dal punto di vista processuale possiamo dire che oggi c’è una persona innocente che sta scontando una pena ingiusta. Lo possiamo affermare guardando alla vicenda originaria, a prescindere dalle ultime scelte della procura di Pavia nei confronti di Sempio».

Nel 2007 la Corte Costituzionale affossò la legge Pecorella voluta dal governo Berlusconi sull’inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Sarebbe il caso di riparlarne?

«Era una legge di sistema che si basava proprio sul principio per cui, per condannare l’imputato, occorre dimostrarne la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il corollario di questo principio era che se l’imputato è stato assolto in primo grado, la condanna in appello sarebbe la testimonianza del ragionevole dubbio. Perché due giudici avrebbero assunto due decisioni opposte, dimostrando perciò stesso l’esistenza di un ragionevole dubbio, la cui essenza è proprio questo: che l’ipotesi alternativa alla colpevolezza, cioè l’innocenza, non è un’ipotesi meramente congetturale».

E l’ipotesi dell’innocenza cessa di essere congetturale nel momento in cui una sentenza, anche di primo grado, la attesta.

«Esatto. La legge Pecorella, escludendo l’appello del pm contro l’assoluzione in primo grado, aveva semplicemente fatto buona applicazione del criterio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”. La Consulta la dichiarò illegittima sul presupposto di una asserita disparità tra le parti: il potere d’appello dell’imputato dopo la condanna, al quale non corrispondeva più il potere d’appello del pm dopo l’assoluzione».

E questa disparità non c’è?

«In realtà, questa presunta disparità non è affatto irragionevole. Torniamo al ragionevole dubbio: il pm, appellando una sentenza di assoluzione, potrebbe ottenere al massimo una condanna in appello che sarebbe la certificazione del ragionevole dubbio».

Il tema è tornato nel dibattito con la riforma Nordio del 2025.

«Quella riforma esclude l’appello del pm per i reati per cui non è prevista la citazione diretta a giudizio. Ora la corte d’appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. A me pare che l’attacco alle impugnazioni sia il primo tassello di un disegno di restaurazione del processo inquisitorio, dove l’imputato finisce per essere un eterno giudicabile e la pretesa punitiva non si arresta nemmeno di fronte a una sentenza di assoluzione. Ma l’impugnazione dell’appello del pm vive anche il paradosso per cui abbiamo la procura della Repubblica contro la Repubblica italiana».

In che senso?

«Il giudice emette la sentenza in nome del popolo italiano, è il rappresentante dello Stato. Lo stesso Stato, a mio avviso, non dovrebbe poter rimettere in discussione la sentenza attraverso un altro suo rappresentante, che è l’organo dell’accusa. A meno che la decisione non sia stata assunta in violazione di legge. Ma in questo caso il pm avrebbe sempre a disposizione il ricorso per Cassazione».

Rispetto a queste questioni il caso di Garlasco resta paradigmatico o se ne possono trovare di analoghi?

«Posso fare l’esempio del caso di Bibbiano, avendolo seguito io. Gli imputati sono stati assolti dopo sette anni di processo e il pm ha presentato appello contro l’assoluzione. Mi chiedo: la corte d’appello di Bologna cosa dovrebbe fare a questo punto? Rifare il processo? Perché il problema non è solo che la condanna in appello dopo l’assoluzione è l’esemplificazione del ragionevole dubbio; c’è anche il problema che nella nostra Costituzione c’è scritto che il giudice deve giudicare dopo aver assistito alla formazione della prova».

E il giudice che condanna in appello non può farlo?

«Se condanna per la prima volta, condanna senza aver assistito alla formazione della prova. Nel processo di Bibbiano abbiamo celebrato 149 udienze istruttorie, cioè udienze dedicate all’assunzione delle prove. Come può la corte d’appello ribaltare la sentenza di assoluzione senza rinnovare l’istruzione dibattimentale, cioè senza sentire nuovamente i più di duecento testimoni che abbiamo ascoltato in quelle 149 udienze?».

C’è un problema di cultura penale, legato al fatto che un processo “di successo” è un processo che porta alla condanna, mentre un processo che ha come esito l’assoluzione è vissuto come un fallimento?

«L’aspetto culturale è centrale. Basti pensare a quanto diceva il dottor Davigo, secondo cui l’imputato assolto è un colpevole che l’ha fatta franca. Non ci si vuole arrendere all’idea che il processo debba dimostrare la colpevolezza e che quando ciò non è possibile l’imputato deve essere assolto. È la Costituzione a prescriverlo con la presunzione di non colpevolezza. È quella stessa Costituzione difesa così strenuamente dai sostenitori del No al referendum. Ma c’è anche un altro problema legato all’aspetto culturale».

Quale?

«Una rappresentazione distorta della funzione del pubblico ministero. Se il pm venisse inteso come dovrebbe, cioè come una parte del processo, allora la sua opinione varrebbe tanto quanto quella della difesa. Questo consentirebbe anche all’opinione pubblica di considerare esclusivamente l’opinione del giudice, che è colui che ha il compito istituzionale di stabilire se l’imputato sia o meno colpevole. Il pm invece sostiene una tesi di parte, che dovrebbe arrestarsi di fronte alla decisione di chi, istituzionalmente, è chiamato a decidere. È un problema appunto culturale, credo acuìto dall’esito referendario. Come dicevo prima, sono passi verso la restaurazione del sistema inquisitorio, dove l’imputato è un presunto colpevole. Di conseguenza, tutti gli strumenti utili per proseguire nell’attività di accertamento anche dopo una sentenza di assoluzione sono legittimati».

Quali sono gli strumenti per arrestare questa regressione verso il sistema inquisitorio?

«Quelli offerti proprio dalla Costituzione. L’articolo 111 stabilisce le regole del giusto processo: parità tra le parti, contraddittorio e, soprattutto, terzietà del giudice. Durante la campagna referendaria erano tutti d’accordo sulla separazione delle carriere, intese come funzioni all’interno del processo. Bene, ripartiamo da lì: chi ha vinto il referendum adesso ha l’onere di formulare una proposta per attuare finalmente i principi del giusto processo».

Oltre al fatto che la Costituzione contiene anche il principio di presunzione di non colpevolezza.

«Che è una regola aurea da cui discende il ragionevole dubbio e la limitazione fisiologica dell’impugnazione del pm. Il modello costituzionale del nostro processo penale è il modello accusatorio. Per questo, per fermare la regressione verso il processo inquisitorio, è sufficiente attenersi alla Costituzione. Chi pretendeva di difenderla durante la campagna referendaria formuli una proposta alternativa alla legge Nordio, per garantire quei principi che la stessa legge intendeva assicurare attraverso la riforma ordinamentale».

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