La questione del fine vita torna alla Corte Costituzionale: Marco Cappato e altre due persone sono accusati di istigazione al suicidio per l’aiuto a Paola Ruffi a mettere fine alla sua vita
Il fine vita torna davanti alla Corte costituzionale. La Consulta ha discusso la questione sollevata dal GIP di Bologna nel procedimento a carico di Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, accusati per l’aiuto prestato a Paola Ruffi, affetta da Parkinson e accompagnata nel 2023 in Svizzera per accedere al suicidio assistito.
Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 580 del codice penale, che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio. Il nodo è ancora il requisito dei trattamenti di sostegno vitale. La sentenza 242 del 2019, nata dal caso Cappato-Dj Fabo, aveva aperto infatti una circoscritta area di non punibilità, fissando condizioni rigorose, legate alla patologia irreversibile, alle sofferenze intollerabili, alla capacità di decidere liberamente e alla dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Paola Ruffi, secondo i legali, possedeva tutti questi requisiti tranne l’ultimo: non era collegata a macchinari né dipendeva da trattamenti salvavita in senso tradizionale; viveva però in una condizione di assistenza continuativa e perdita di autonomia.
Le due posizioni contrapposte
Attorno a questo punto si confrontano le due posizioni arrivate davanti alla Corte. L’Associazione Luca Coscioni sostiene che il sostegno vitale produca una discriminazione irragionevole: perché una persona dovrebbe attendere un aggravamento, o dipendere da un macchinario, per vedere riconosciuta una libertà che sotto ogni altro profilo le apparterrebbe già? Dall’altra parte, otto pazienti con patologie irreversibili si oppongono all’allargamento. Hanno detto, con un’immagine icastica, che non vogliono una “pistola sul tavolino” nei momenti di maggiore fragilità. Temono che l’aiuto al suicidio diventi un modo legalizzato per liberarsi dei malati.
Entrambe le posizioni custodiscono una verità, ma possono scivolare in una semplificazione. Il fronte favorevole all’ampliamento coglie una discriminazione reale. Se l’ordinamento riconosce già al paziente il diritto di rifiutare cure anche salvavita, di accedere alla sedazione palliativa profonda nei casi previsti e, nei limiti fissati dalla Consulta, al suicidio medicalmente assistito, diventa difficile sostenere che la valutazione della sua sofferenza debba dipendere dal tipo di presidio sanitario che lo tiene in vita. Il rischio è che la macchina diventi il confine della dignità, e che la forma clinica della malattia pesi più della condizione concreta della persona. E tuttavia questa posizione tende talvolta a parlare dell’autodeterminazione come se fosse un assoluto astratto, una facoltà isolata. La volontà del malato, infatti, non nasce mai in condizioni neutre, ma dentro una situazione concreta, fatta di un corpo sofferente, di relazioni familiari, di condizioni economiche e servizi sanitari che funzionano o falliscono.
La colpa della fragilità
In un Paese dove le cure palliative sono distribuite in modo diseguale e le famiglie portano spesso da sole il peso della cronicità, la scelta di morire può nascere anche da una solitudine socialmente prodotta. Anche il fronte contrario vede un rischio decisivo. La vita vulnerabile ha bisogno di protezione. L’articolo 580 nasce anche da questa esigenza: impedire pressioni e manipolazioni intorno alla morte di chi è fragile. La Consulta ha richiamato il pericolo che il “diritto di morire” venga percepito dal malato come un “dovere di morire” per non essere di peso. In una società ossessionata dall’autonomia e dalla prestazione, la fragilità può sentirsi colpevole della propria esistenza.
La costrizione a vivere
Eppure anche questa posizione, se assolutizzata, produce una violenza diversa. Proteggere il malato non può significare espropriarlo della sua voce. Se esiste una pressione a morire, esiste anche una costrizione a vivere. La legge 219 del 2017 ha già riconosciuto un principio decisivo: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente. Ha affermato il diritto di rifiutare o interrompere anche cure necessarie alla sopravvivenza, spostando il baricentro dalla pura sopravvivenza alla relazione di cura. Resta scoperto il suicidio medicalmente assistito, affidato a un perimetro giurisprudenziale stretto, mentre l’eutanasia attiva continua a essere penalmente vietata.
Una legge su quest’ultima comporterebbe un salto delicatissimo, autorizzando un terzo a provocare direttamente la morte di una persona consenziente. Su questa soglia servono prudenza, garanzie e limiti severi. Il silenzio legislativo, però, produce diseguaglianza: regioni più rapide e regioni immobili, Asl disponibili e Asl difensive, giudici chiamati a decidere ciò che la politica rinvia. Per chi soffre, il tempo è dolore che si accumula. Una legge giusta dovrebbe dire due cose, insieme: nessuno deve essere spinto a morire perché lasciato solo; nessuno deve essere costretto a vivere perché lo Stato ha paura della libertà che proclama. Tra queste due frasi passa la linea più difficile. La Consulta dovrà tracciarne ancora una volta il confine. Il Parlamento, prima o poi, dovrà avere il coraggio di attraversarlo.































