La richiesta dell’ex responsabile del Ris di Parma Luciano Garofano a un suo sottoposto circa la fissazione della misura di scarpe relativa alle impronte sulla scena del delitto
«Se il cap. Mattei si spingesse un po’ sull’unicità del disegno e adombrasse una misura (con tutte le cautele del caso), sarebbe auspicabile». È il testo di una mail del 27 agosto 2008 dell’allora comandante del Ris di Parma, il generale Luciano Garofano. Che chiedeva al suo sottoposto di affrontare gli accertamenti relativi alle impronte della scarpa sulla scena del delitto di Garlasco. Traccia che fu poi attribuita ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Il documento è tra quelli raccolti dalla Procura di Pavia con acquisizioni al Ris di Parma nel nuovo filone di indagine sull’operato del reparto dell’Arma che si occupò dell’omicidio. Non risultano indagati con informazioni di garanzia allo stato)
L’incompletezza delle impronte
Il 28 agosto di 18 anni fa, il capitano Aldo Mattei commentava la consulenza tecnica del professor Francesco Maria Avato. Quest’ultimo esperto nominato dalla difesa di Stasi. E sosteneva che, per la loro “incompletezza”, le tracce lasciate dall’assassino di Chiara Poggi repertate nella villetta di Garlasco non potevano «fornire una indicazione univoca riguardo la/le taglia/e» di scarpe. Nella mail faceva presente a Garofano che quelle impronte, in particolare la numero 6, «sono compatibili con la taglia di Stasi. Proprio in ragione della loro incompletezza». In un’altra mail, l’ex numero uno del Ris scriveva che «sulla tipologia delle macchie di sangue», che sarebbero state ignorate da Avato, bisognava fare una «trattazione pratica e anche teorica». Trattazione che consentisse di «ridicolizzare le sue ‘baggianate’».
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Le richieste di Lago ai vertici dell’Arma
Negli atti acquisiti dalla Procura di Pavia ci sarebbero anche delle interlocuzioni, tra il 2017 e il 2018. Scambi tra l’allora comandante del Ris, Giampietro Lago (in pensione dallo scorso anno) e altri vertici dell’Arma dei carabinieri. Anche su queste comunicazioni, da quanto si è saputo, stanno facendo approfondimenti sia la Procura pavese, sia la difesa di Alberto Stasi. Difesa che punta a raccogliere più materiale possibile per la richiesta di revisione del processo da presentare alla Corte d’Appello di Brescia. Ma che sta anche analizzando eventuali profili di reato nelle nuove carte depositate per le relative denunce sulle presunte irregolarità nell’inchiesta partita nel 2007.
La distruzione dei reperti
Riguardo la distruzione di alcuni reperti d’indagine, arriva la riposta dei Ris di Parma. I reperti sul caso Garlasco sono stati distrutti senza infrangere nessuna regola. Al Ris di Parma nessuno ha un dubbio sulla correttezza della procedura su cui la Procura di Pavia aveva chiesto di recente chiarimenti. Al centro degli approfondimenti, la sorte delle provette contenenti gli eluiti (intermezzi di lavorazione, ndr) ottenuti dai reperti “33dattilo”, “97F” – il famoso intonaco dell’impronta 33 – e dalle unghie della vittima. Gli eluiti dell’omicidio del 13 agosto 2007 «furono alienati senza redigere uno specifico verbale, trattandosi di intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari». Solo per quest’ultimi – in quanto sottoposti a sequestro – si deve attendere l’ok dell’autorità giudiziaria.
La Banca dati del Dna
In ogni caso gli eluiti furono «adeguatamente conservati all’interno di un apposito freezer» al Ris di Parma. «E correttamente registrati nel software gestionale della sezione Biologia dove rimasero conservati, unitamente ad altri eluiti di altri procedimenti penali, fino a settembre 2016. Quando, in maniera cumulativa, vennero smaltiti come rifiuti speciali», si legge in una relazione consegnata alla Procura di Pavia. «Furono distrutti, un anno dopo la sentenza di condanna definitiva di Stasi.
Ciò a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 n. 87, recante disposizioni d’attuazione della Banca dati del Dna. Che sanciva l’obbligo di distruzione del Dna estratto dai campioni biologici, e in ottemperanza al ‘provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo al trattamento dei dati generici’» che disponeva la conservazione degli estratti del Dna relativi ai reperti/prelievi sino al termine delle indagini. Ovvero per un tempo superiore se espressamente richiesto dall’autorità giudiziaria».































