Il Procuratore generale Vitaliano Esposito riflette su giustizia, fairness e diritti umani: «Un giudice corretto tutela i diritti prima ancora di applicare la legge»
Il Procuratore Generale Emerito Vitaliano Esposito è una delle figure più autorevoli della magistratura italiana ed ha sempre sostenuto una concezione della giustizia fondata sulla terzietà del giudice, sul rigore istituzionale e sulla sobrietà del magistrato. Nella sua recente opera Dialoghi sull’ingiustizia. Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre (Editoriale scientifica, 2025), Esposito offre una riflessione profonda sul rapporto fra diritto, potere e conflitto.
Procuratore, nel suo libro lei parte dalla metafora di Antigone. Che significa giudice corretto?
«Un giudice che rispetti – lui per primo – il principio di legalità e che nell’applicazione della legge al caso concreto non adotti una decisione che si risolva nella violazione di quei diritti fondamentali della persona di cui dovrebbe essere il primo tutore, come dice la Corte europea dei diritti umani».
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Ma come può un giudice violare i diritti fondamentali della persona applicando una legge dello Stato?
«Ciò si verifica quando il giudice, nell’interpretare il contesto normativo applicabile nel caso concreto, adotti una decisione che, pur costituzionalmente orientata, non risulta convenzionalmente corretta».
Può spiegarsi meglio?
«Il giudice deve, nel caso concreto sottoposto al suo esame, applicare la legge dello Stato alla luce delle regole, sostanziali e processuali, sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che salvaguardano la dignità umana nelle sue varie manifestazioni. E ciò deve fare ispirando la decisione al principio della fairness – della correttezza – e rispettando l’obbligo giuridico positivo a lui imposto dalla Convenzione di attuare e tutelare i diritti umani, come quasi quotidianamente ripete la Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza deve essere rispettata dal giudice nazionale».
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Ma come può operare nel nostro ordinamento la ‘fairness’?
«La fairness è uno spirito gentile che, animando il principio della preminenza del diritto contro l’arbitrio, trascende i confini dei singoli sistemi nazionali e ha assunto nel contesto europeo – grazie alla Convenzione europea – la natura di principio ispiratore che permea l’intero ordinamento di uno Stato democratico. Non più, quindi, solo criterio processuale e sostanziale di legittimità dell’azione giudiziaria, ma principio etico-giuridico, che tutela la dignità della persona – minimo comune denominatore di tutti i diritti umani – e la legittimità stessa dell’azione pubblica nel suo complesso. Questo è l’insegnamento e il monito che proviene da Strasburgo a tutti noi».
Ma allora, Procuratore, la fairness e l’obbligo giuridico non riguarda solo il giudice?
«Infatti, la fairness concerne tutti noi e questo obbligo positivo è a carico dello Stato – unitariamente inteso e nelle sue varie articolazioni – che, come dice la Corte di Strasburgo, non deve rimanere passivo dinanzi agli obblighi assunti, ma deve adottare le misure ragionevoli ed adeguate a proteggere i diritti umani riconosciuti. L’imperativo categorico che discende dall’osservanza di questo obbligo non vale, quindi, solo per il giudice nel momento dell’amministrazione della giustizia, ma anche per il legislatore, per il governo, per l’amministratore e per chiunque ha la disponibilità di un procedimento in cui venga in discussione il rispetto di un diritto umano, con la conseguenza che, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, deve vegliare a che il provvedimento adottato non si risolva proprio nella violazione di quel diritto».
E ciò spiega perché il giudice può intervenire per verificare il rispetto dei canoni convenzionali adottando provvedimenti?
«Esattamente. Questo potere-dovere si manifesta nel momento in cui il giudice esercita la giurisdizione sul caso concreto sottoposto al suo esame. La giurisdizione, infatti, non è soltanto una funzione dello Stato, ma – grazie alla fairness – diventa il termometro della civiltà di un popolo. Essa si fonda sul principio della preminenza del diritto contro ogni forma di arbitrio, principio che la Convenzione europea ha elevato a fondamento dell’ordine democratico, superando l’obsoleto dogma – di kelseniana memoria e oggetto delle critiche di papa Benedetto XVI nel suo memorabile discorso al Parlamento tedesco – del primato assoluto della legge (dura lex, sed lex), spesso espressione della ragion di Stato».
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Ma il potere-dovere del giudice non deve essere anch’esso sottoposto alla fairness?
«Certamente. La Corte di Strasburgo ha sempre sottolineato il ruolo peculiare del potere giudiziario nella società: esso, in quanto garante della giustizia – valore fondante di uno Stato di diritto – deve godere della fiducia dei cittadini per poter adempiere alla propria missione. È per questo che, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, alle autorità giudiziarie si impone la massima discrezione, affinché sia preservata la loro immagine di giudici imparziali».
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Il giudice può criticare una legge, in virtù della libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione?
«Sì, certamente. Tuttavia, tale libertà – pur riconosciuta a tutti – non è assoluta e, in una società democratica, incontra limiti connaturati alla funzione esercitata. Per i magistrati, essa si intreccia con il dovere di moderazione e prudenza. Nella sentenza del 15 dicembre scorso, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che, anche quando partecipano al dibattito pubblico online sul funzionamento della giustizia, i giudici devono mantenere un equilibrio ragionevole tra il diritto alla libertà di espressione (art. 10, §1 CEDU) e il dovere di riservatezza, fondato sull’obbligo deontologico volto a proteggere la fiducia degli utenti della giustizia nel sistema giudiziario».
Vi sono limiti al linguaggio utilizzato dai magistrati nell’esercizio della loro libertà di espressione sui social media?
«Proprio nella medesima sentenza del 15 dicembre (punto 155), la Grande Camera ha ribadito che tali dichiarazioni non sono esenti dagli obblighi che derivano ai magistrati dal loro dovere di riservatezza. Richiamando i principali strumenti internazionali in materia di deontologia giudiziaria, la Corte ha sottolineato l’obbligo per i magistrati di adottare tono e linguaggio improntati a circospezione e prudenza, valutando attentamente le conseguenze che ogni messaggio – pubblicato sui social o in altre forme di interazione – può avere sulla dignità della funzione giudiziaria. Tono e linguaggio non devono mai compromettere la fiducia collettiva nel buon funzionamento della giustizia».
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Alla luce di tali limiti e del principio di fairness, come valuta la strategia comunicativa di Anm sul fronte del No alla separazione delle carriere?
«L’ANM, in quanto associazione rappresentativa della magistratura, ha una responsabilità particolare: le sue prese di posizione pubbliche non devono compromettere la percezione di imparzialità dell’intero ordine giudiziario, né minare la fiducia collettiva nel sistema di giustizia. Da cittadino della Repubblica, la percezione che traggo da questa campagna – per modalità, linguaggio e tempistica – è che essa oltrepassi i limiti di prudenza e neutralità che dovrebbero caratterizzare l’intervento pubblico della magistratura e delle sue rappresentanze. L’invito esplicito al voto, veicolato da slogan emotivamente forti e diffuso in spazi pubblici ad alta visibilità, rischia di intaccare l’immagine di imparzialità della magistratura. Ne deriva una lesione della fairness del dibattito democratico, intesa come equilibrio tra libertà di espressione e dovere di riserbo istituzionale».


















