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Dal delitto d’onore al Codice rosso, l’andamento lento delle leggi per le donne

La storia delle leggi italiane contro la violenza di genere è un percorso tortuoso, lento, segnato da battaglie e resistenze culturali

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Dal movente passionale che tutto giustificava, alla raffica di ergastoli per effetto del Codice rosso. Da un estremo all’altro, la storia delle leggi italiane contro la violenza di genere è un percorso tortuoso, segnato da lentezza, resistenze culturali e conquiste spesso ottenute dopo tragedie che hanno scosso l’opinione pubblica.

Un percorso incompleto, una rivoluzione dagli esiti straordinari ma perfettibili, innescato e alimentato da una consapevolezza culturale che non sempre le donne hanno interiorizzato e che, anche in contesti insospettabili, mostra ancora la sua insopportabile eredità patriarcale.

Per decenni il nostro ordinamento ha di fatto “tollerato” il movente passionale, riconoscendo attenuanti che affondavano le radici in un’impostazione machista della società; una società nella quale il corpo e la vita delle donne erano considerati proprietà maschile. Per comprendere quanto fosse strutturale questa visione basta ricordare che il delitto d’onore, previsto dall’art. 587 del codice penale del 1930, rimase in vigore fino al 5 agosto 1981.

La norma concedeva un forte sconto di pena all’uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella “sorpresa in flagrante adulterio”, giustificando l’omicidio come reazione “all’onta” subita dall’uomo o dall’intera famiglia.

1981: Franca Viola, fine del matrimonio riparatore

Fino al 1981, dunque, l’ordinamento italiano riconosceva formalmente che l’onore dell’uomo avesse un valore superiore alla vita della donna. Nello stesso anno fu abolito anche il matrimonio riparatore, che permetteva allo stupratore di estinguere il reato sposando la vittima. Una pagina oscura, lunga e dolorosa che si è chiusa solo di recente e che la storia Franca Viola non dovrà mai smettere di ricordarci.La violenza sessuale fu infatti considerata per decenni un reato contro la moralità pubblica e il buon costume, e non contro la donna in quanto persona.

1996: la violenza viola dignità non l’onore

Solo nel 1996, con la riforma, lo stupro divenne formalmente un reato contro la libertà personale: per la prima volta la legge riconobbe che lo violenza sessuale violava la dignità della vittima e non l’onore della famiglia. È un passaggio che oggi appare scontato, ma che arrivò dopo anni di battaglie e resistenze culturali anche nelle aule parlamentari.

Ma gli schemi legislativi e la percezione giuridica e sociale della violenza di genere non si sono evoluti in modo sincronizzato e nei decenni trascorsi tra la riforma del ’96 e il Codice rosso episodi recenti lo dimostrano chiaramente. Un caso emblematico è quello Paparo-Iamone (2013): lui inferse 40 coltellate alla moglie e simulò una rapina finita male. Solo in seguito il marito confessò l’omicidio.

Per quel delitto è stato condannato a 18 anni, ma tra permessi, misure alternative e benefici vari è tornato libero molto prima di averli scontati. Tredici anni di carcere per la vita di una donna di 36 anni: una sproporzione che racconta meglio di molte parole la difficoltà italiana nel riconoscere la gravità della violenza domestica, ancora trattata talvolta come “fatto privato”. Il processo risale a tempi recenti che però sembrano lontani anni luce

2019: la svolta del Codice Rosso

Nel 2019 è stato introdotto il Codice Rosso, una normativa pensata per accelerare le procedure nei casi di violenza domestica e di genere, preventiva sulla carta, repressiva, ma non sempre, nei fatti. La legge prevede che la vittima venga ascoltata dal magistrato entro tre giorni dalla denuncia e introduce nuovi reati, tra cui il revenge porn e le lesioni permanenti contro donne in gravidanza.

Misure a tutela della vittima di minacce, persecuzioni e maltrattamenti, tutti previsti dalla norma, consentono interventi che mirano a prevenire epiloghi fatali. Ma anche in presenza di divieti di avvicinamento, braccialetti elettronici si è arrivati purtroppo a tragedie poi definite mediaticamente “annunciate”.

Il Codice insomma è un passo importante, figlio di pressioni sociali crescenti e della maggiore consapevolezza pubblica intorno ai femminicidi, ma non risolve da solo i problemi cronici del sistema: mancanza di risorse, indagini lente, scarsa formazione degli operatori, disomogeneità nei tribunali. Né ideologie come quella woke possono essere considerati validi strumenti per affrontare il tema.

Violenza, questione culturale per tutti

L’evoluzione normativa testimonia cambiamenti culturali ancora incompiuti. La violenza di genere affonda le radici in strutture culturali che resistono, spesso invisibili e profondamente interiorizzate. Non riguarda soltanto gli uomini: molte donne, cresciute in un contesto permeato da ruoli rigidi e aspettative limitanti, finiscono talvolta per riprodurre quegli stessi modelli.

È un meccanismo sottile, che porta alcune di loro a percepire il proprio ruolo sociale come per definizione secondario, accessorio, quasi marginale rispetto a quello maschile. Questa interiorizzazione non solo rallenta il cambiamento, ma rende più difficile riconoscere e nominare la violenza, normalizzando atteggiamenti che dovrebbero essere invece contestati e superati. Dall’altro canto, l’uso improprio del Codice rosso, con l’applicazione a tutto campo della norma, contestualizzata in alcune partite processuali per ottenere aggravanti come la premeditazione, rischia di esporlo a un abuso dal duplice effetto.

Tribunali e opinione pubblica

Di recente ha fatto scalpore il caso di Lucia Regna: sfigurata dal marito, è finita al centro di un caso mediatico per alcune frasi riportate nella sentenza con la quale i giudici, motivando l’insussistenza del reato di maltrattamenti, respingono una requisitoria che avrebbe voluto riconosciute diverse aggravanti per infliggere una pena più alta di quella poi comminata. Il verdetto, riconoscendo un unico caso di violenza, lo inserisce nel perimetro di un crescendo di tensioni interne alla coppia sfociato poi nel pestaggio.

Il tentativo di includere sotto il cappello del Codice vicende riferite solo dopo il pestaggio e il ricovero in ospedale, di cui non c’era traccia prima, al fine di caricare il quadro accusatorio, non ha avuto seguito e i giudici di Torino si sono ritrovati al centro di una bufera per alcune frasi riportate in sentenza.

Il diritto però elude le correnti e i fatti appurati sono l’unica stella polare alla quale i magistrati dovrebbero mirare. Quando questo produce scelte impopolari, come è impopolare una pena sospesa in caso di violenza di genere, s’innesca un meccanismo di screditamento che finisce per indebolire l’intero apparato schematico costruito in decenni di sofferenza e lotta.

L’abuso della norma, soprattutto sotto il profilo mediatico oltre che giuridico, sarebbe un tema da dibattere senza preconcetti. Ma il confronto in tempi di isterie non è quasi mai una strada scontata.

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