29 Gennaio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

28 Gen, 2026

Maiello: «Scudo penale? Concezione populista della giurisdizione»

Il penalista Vincenzo Maiello

Il professore Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale alla Federico II di Napoli, commenta le norme previste nel pacchetto sicurezza


Lo “scudo penale” per gli agenti di polizia è tra le norme più contestate tra quelle previste dal pacchetto sicurezza che dovrebbe approdare in Cdm i primi di febbraio. In gioco c’è l’interpretazione della legittima difesa e della sua proporzionalità. Per orientarci meglio nella questione interpelliamo il professor Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale alla Federico II di Napoli.

Professore, scudo penale ai poliziotti. Che ne pensa?

«Decisivo è sapere se la maggioranza voglia intervenire sulla struttura della legittima difesa o dell’uso legittimo delle armi, oppure sulle norme che disciplinano il potere di iscrizione nel registro degli indagati. L’augurio è che si eviti di porre mano al primo aspetto, troppo forte è il rischio di alterare il sapiente equilibrio sistematico che, nonostante taluni discutibili novelle, continua a caratterizzare questo cruciale luogo del codice. Se, invece, l’ottica fosse quella di prevedere una norma che blocchi l’automatismo dell’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati, dico che tale norma sarebbe oltre che inutile, anche pericolosa».

Perché il P.M. ha già questa facoltà?

«Per effettuare iscrizioni nel registro delle notizie di reato, l’Ufficio di Procura deve compiere due valutazioni: la prima è di stabilire se la notizia riguardi un fatto determinato, non inverosimile e, in ipotesi, riconducibile a una fattispecie incriminatrice».

Accertare che sia stato compiuto un reato. La seconda valutazione?

«Ha ad oggetto l’esistenza di indizi a carico del soggetto indicato quale autore del fatto, rispetto al quale non sia evidente la mancanza delle cause di giustificazione».

Il decreto sicurezza punta a evitare questo passaggio in alcuni casi specifici. Cosa non va in questo?

«Le cause di giustificazione, cioè le situazioni nelle quali un fatto di reato non è punibile perché manca la contrarietà al diritto, implicano accertamenti caso per caso, necessariamente contestualizzati e, come tali, reclamano apprezzamenti nel circuito della giurisdizione. Solo un giudice può stabilire se un fatto sia o meno reato».

Alla base c’è un modo distorto di intendere il procedimento penale?

«Non bisogna demonizzare la giurisdizione, ma continuare a ritenerla il luogo ove si assolve o condanna. Colgo una matrice populista nella prospettiva di cui discutiamo».

È populista il modo in cui si interpreta l’uso della forza da parte della polizia?

«Tutti gli ordinamenti democratici disciplinano l’uso della coazione da parte delle forze di polizia, legandolo ai requisiti della stretta necessità e di una ragionevole proporzionalità. E tali elementi appartengono alle pretese di giudizio del processo».

Solo nel processo si può stabilire la proporzionalità per cui la difesa è realmente legittima?

«La proporzione, vale a dire la congruenza tra il mezzo impiegato e l’obiettivo di tutela perseguito, implica, ripeto, la considerazione degli specifici quadri in cui si svolge l’azione; in altri termini, è refrattaria ad astratte formalizzazioni normative».

Quindi non deve essere il governo a stabilire le fattispecie per cui non deve avvenire l’iscrizione al registro degli indagati?

«No, perché questo rischia di porre fuori gioco la funzione del processo, inteso in senso lato. Deve essere chiaro che solo nel circuito giurisdizionale resta legittimo decidere se, in rapporto al singolo caso, sia stato legittimo il ricorso alla coazione di pubblica sicurezza che abbia visto soccombere il diritto del singolo».

Cosa prevede la normativa sulla legittima difesa dell’agente di pubblica sicurezza?

«Il codice del 1930 ci ha consegnato una scriminante sconosciuta ai paesi di tradizione liberaldemocratica. All’art. 53 prevede che “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità”. Si tratta di una disposizione che esprime una evidente vocazione autoritaria, in quanto intende slegare l’uso della coazione pubblica dall’elemento della proporzione».

E la giurisprudenza ha corretto questa anomalia?

«L’agire giudiziario, consapevole dell’antinomia della scriminante con i principi del nostro ordinamento democratico e convenzionale, ne ha fortemente limitato l’operatività; da un lato, finendo spesso per assorbirne la portata nelle figure giustificanti di cui essa dovrebbe costituire la forma sussidiaria (cioè adempimento del dovere e legittima difesa); dall’altro, recuperando in via interpretativa il requisito della proporzione».

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