11 Marzo 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

11 Mar, 2026

Bambini del bosco, Esposito: «Ordinanza contro la Corte Ue. Ricorso vincente»

Vitaliano Esposito

Sul caso dei bambini del bosco interviene l’ex procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito: «L’ordinanza contrasta con i princìpi della Corte europea, a Strasburgo un ricorso sarebbe vincente»


Il caso della famiglia della casa nel bosco «potrebbe finire a Strasburgo ed essere oggetto di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo».

È il parere dell’ex procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito, dopo il recente provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che, lasciando prefigurare l’allontanamento dei tre bambini dalla madre con il trasferimento in una struttura diversa da quella di Vasto, sulla vicenda ha riacceso un forte dibattito, spingendo a intervenire addirittura il governo.

Procuratore, ha chiesto, in qualità di ex magistrato esperto delle questioni minorili, se esista il diritto per i figli a vivere insieme ai propri genitori. A cosa intendeva riferirsi?

«A quello che è il nodo centrale della questione, che vede contrapposti due diversi modi di intendere l’intervento della giustizia minorile. Da un lato, quello basato sul principio del best interests of the child – ossia sull’interesse prevalente (o superiore) del minore – e dall’altro quello fondato sul principio del droit d’être ensemble, ossia sul diritto a vivere insieme (che concerne non solo figli e genitori, ma se del caso, anche i nonni). La conciliazione tra questi due principi rappresenta uno dei punti di maggiore tensione e dibattito nel diritto di famiglia contemporaneo».

Qual è il principio su cui si sono basati i giudici del Tribunale per i minorenni dell’Aquila?

«Nel loro comunicato i giudici si sono premurati (è loro espressione) di chiarire che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente “ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età. Come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale”. Ed hanno poi aggiunto. “Ogni procedimento minorile prevede tempi di valutazione e accertamento volti ad individuare e realizzare il superiore interesse dei minori coinvolti, per la cui determinazione ci si avvale anche del contributo delle scienze specialistiche di riferimento”».

Dunque le droit d’être ensemble, di cui lei parla, non è stato affatto preso in considerazione?

«Questo sarà riconosciuto a Strasburgo, quando la vicenda inevitabilmente approderà se gli interessati presenteranno ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo».

Può aiutarci a capire? Lei ritiene che a Strasburgo l’operato dei giudici verrebbe sconfessato?

«Ho scritto un libro di 552 pagine e non sono riuscito a spiegarmi. Tenterò di farlo con poche parole. Nel loro comunicato i giudici hanno affermato che la loro decisione è ispirata ai principi di tutela sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale: ciò è perfettamente in linea con il canone sancito dalla Corte costituzionale in due coppie di sentenze cd. gemelle del 2007 e del 2009, secondo cui l’interpretazione (e l’applicazione) della legge interna deve essere costituzionalmente orientata e convenzionalmente conforme. Deve, cioè, rispettare i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e i diritti umani tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo».

In questo caso non risultano rispettati i diritti tutelati da entrambi gli ordinamenti?

«Nell’ordinanza si dice che è stata accertata la lesione del diritto all’istruzione (sic, punto 2) dei bambini. Ed è stato disposto il loro allontanamento dalla casa famiglia, ove erano collocati. Il loro trasferimento in altra comunità educativa, con interruzione della convivenza con la madre, la cui condotta, ad avviso dei giudici, dal primo di gennaio ha iniziato ad essere fonte di grave pregiudizio. Non solo per l’istruzione dei figli, ma anche per il loro equilibrio psichico, per la loro educazione e persino per la loro incolumità. L’applicazione del diritto interno al caso di specie risulta, quindi, costituzionalmente orientata. È, invero, dovere e diritto dei genitori, ai sensi dell’articolo 30 della Costituzione, mantenere, istruire ed educare i figli. Ma non risulta effettuata con riferimento alla sua conformità convenzionale, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare».

Ed è questo il motivo per cui la vicenda potrà finire a Strasburgo?

«Anche in questo caso l’interesse prevalente del minore è stata la sola bussola della decisione del tribunale. In sostanza i giudici hanno ritenuto che il benessere psicofisico e lo sviluppo sociale dei bambini fosse pregiudicato non solo dalle i condizioni di vita nel bosco, ma anche dalla madre. E per conseguenza hanno stimato che l’interesse dei bambini a crescere in un ambiente sereno e collaborativo dovesse prevalere sul mantenimento del legame fisico immediato con lei. Per contro, secondo il costante insegnamento della Corte europea, la stella polare cui i giudici avrebbero dovuto indirizzare la barra è costituita dal droit d’être ensemble. Principio sancito, appunto, dall’articolo 8 della Convenzione, in virtù del quale l’allontanamento dei figli dai genitori deve essere l’extrema ratio dell’ordinamento. Con obbligo positivo dello Stato – e per esso, dall’organo che ha la disponibilità del procedimento – di adottare le misure necessarie per tutelare il diritto che viene in contestazione. In più, nel caso in esame non risulta neanche effettuato alcun bilanciamento degli interessi in gioco».

Ma qual è il modo per ovviare a questa discrasia?

«Qui veniamo ad una questione semplice, ma di fondamentale importanza e che non concerne solo la giustizia minorile. Il giudice, nell’esaminare il caso sottoposto al suo esame, dovrebbe preliminarmente individuare qual è il diritto fondamentale della persona che in concreto viene in discussione. Dato che tali diritti quali consacrati nella Convenzione concernono tutte le manifestazioni della vita, dalla nascita alla morte. E tale operazione dovrebbe compiere sapendo che ciò farà la Corte europea nella deprecabile ipotesi che quel procedimento finirà poi a Strasburgo. Inoltre quel giudice dovrebbe osservare i criteri interpretativi che la Corte di Strasburgo si è data per rendere concreta la sua azione di tutela dei diritti fondamentali. In altre parole, il giudice dovrà vegliare a che la sua decisione non si risolva proprio in quella violazione dei diritti sostanziali o processuali, che era chiamato a tutelare. Esponendo lo Stato a responsabilità internazionale».

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