Possibile sottoposizione del pm al potere giudiziario, presunta inutilità della legge Nordio, sorteggio che penalizza i meritevoli, rischio di un controllo da parte della politica: ecco le mistificazioni che impediscono un confronto serio sul futuro della magistratura
Per chiunque consideri la ragione il criterio guida del dibattito pubblico, partecipare alla discussione sul prossimo referendum costituzionale sta diventando un’impresa ardua. In un clima dominato da polarizzazioni crescenti, ogni questione tecnica si trasforma rapidamente in terreno di scontro identitario, rendendo difficile preservare uno spazio di ragionamento libero dal fervore delle appartenenze.
Un confronto sui contenuti
Eppure, se non si vuole rinunciare al metodo critico tipico del pensiero laico – capace di rifuggire dogmi e verità rivelate – è necessario sforzarsi di valutare la riforma nei suoi contenuti oggettivi. L’obiettivo è verificare se essa sia degna di una democrazia liberale o se, come sostengono i critici, segni l’inizio di un sovvertimento dei valori della nostra Carta costituzionale.
L’oggetto della riforma
La riforma interviene su tre snodi fondamentali: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; la riorganizzazione del Consiglio superiore della magistratura mediante il suo sdoppiamento; l’istituzione di un nuovo organo di giustizia disciplinare.
La separazione delle carriere
Il primo tema, quello della separazione delle carriere, è al centro delle critiche più ricorrenti. Si sostiene che la Costituzione del 1948 avrebbe scelto l’unicità della magistratura per evitare la subordinazione del pubblico ministero al potere politico. Si tratta di una lettura parziale. L’unicità della carriera fu rafforzata durante il periodo fascista perché ritenuta più funzionale a un modello di Stato autoritario. Inoltre, all’epoca dell’Assemblea costituente era vigente il codice di procedura penale del 1930, che attribuiva al pm poteri in larga misura assimilabili a quelli del giudice, compresi poteri istruttori e sulla libertà personale. In quel contesto la separazione delle carriere non era tecnicamente concepibile.
Il Codice Vassalli
Il quadro cambia radicalmente con il Codice Vassalli, che introduce un processo di tipo accusatorio e segna una netta distinzione tra il ruolo dell’accusa e quello del giudice. La riforma costituzionale del 1999 rafforza ulteriormente questa impostazione, imponendo il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Alla luce di questo assetto, la separazione delle carriere non rappresenta una forzatura, ma una conseguenza coerente dei principi del giusto processo.
L’autonomia e l’indipendenza
Non appare fondata neppure l’accusa secondo cui la riforma comprometterebbe l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Il nuovo testo dell’articolo 104 della Costituzione afferma espressamente tali principi sia per la magistratura giudicante sia per quella requirente, chiarendo in modo esplicito l’indipendenza del pubblico ministero, oggi solo indirettamente ricavabile dal sistema.
Una legge inutile?
È poi debole l’argomento dell’inutilità della riforma, basato sulla rarità dei passaggi tra funzioni requirenti e giudicanti. L’ordinamento vigente distingue solo le funzioni, non le carriere: giudici e pm sono valutati dallo stesso organo, seguono lo stesso percorso professionale e risentono delle medesime dinamiche di potere interno, con un evidente problema sul piano della terzietà.
Il doppio Csm
La riforma del Csm prevede la creazione di due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Non è chiaro per quale ragione ciò dovrebbe indebolire l’autogoverno della magistratura, considerato che resta invariata la netta prevalenza dei membri togati rispetto a quelli di nomina parlamentare. Al contrario, lo sdoppiamento appare idoneo a ridurre interferenze reciproche nelle decisioni sulle carriere.
Il sorteggio
Il nodo più controverso riguarda il sorteggio dei componenti. Dalla nascita del Csm i sistemi elettorali si sono succeduti con l’obiettivo di contrastare la lottizzazione correntizia, senza risultati decisivi. Il sorteggio si colloca dunque come risposta a un problema strutturale. Peraltro, non si tratta di un meccanismo estraneo al nostro ordinamento, essendo già previsto in ambiti di rilievo costituzionale e legislativo.
La rappresentanza
Va inoltre ricordato che il Csm non è un organo di rappresentanza politica dei magistrati: quindi l’elezione è imprescindibile solo per i membri provenienti dal Parlamento, organo che è espressione diretta della sovranità popolare. Per di più affermare che il sorteggio non favorirebbe i “meritevoli” rivela un’idea di democrazia preoccupante: se un magistrato è considerato idoneo a giudicare la vita e i diritti dei cittadini, non si capisce perché non debba essere considerato idoneo a occuparsi dell’amministrazione della magistratura. La tesi contraria sembra suggerire che la tutela dell’autogoverno dei magistrati venga prima della tutela dei comuni cittadini.
La Corte di giustizia disciplinare
Quanto alla nuova Corte di giustizia disciplinare, il rischio di un controllo politico appare sovrastimato. I membri di provenienza parlamentare sono minoritari (e non vanno assimilati tout court a quelli di nomina presidenziale), mentre la maggioranza assoluta resta in capo ai magistrati. Né è fondata l’idea che le decisioni della Corte sarebbero sottratte al controllo della Cassazione: l’articolo 111 della Costituzione non è stato modificato e consente il ricorso anche in sede di legittimità, con un sistema che risulta complessivamente più garantista dell’attuale.
Le critiche infondate
In conclusione, molte delle critiche più allarmistiche rivolte alla riforma non trovano riscontro nel testo costituzionale. Il vero banco di prova sarà rappresentato dalle norme di attuazione, ma si tratta di un rischio fisiologico, presente da sempre in materia di ordinamento giudiziario. Se tali norme dovessero violare i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, l’ordinamento dispone già degli strumenti per reagire. È su questo terreno, e non su scenari evocativi, che il confronto dovrebbe misurarsi.


















