7 Gennaio 2026

Direttore: Alessandro Barbano

6 Gen, 2026

Maduro arrestato, il limite della forza: cosa resta del diritto internazionale

Maduro sotto arresto degli Stati Uniti

L’arresto di Maduro riapre il dibattito sul limite della forza e su cosa resta del diritto internazionale tra sovranità, potere e regole


La cattura del presidente venezuelano Maduro pone diverse questioni di diritto internazionale. Ma, come spesso accade, soprattutto dall’invasione russa del febbraio 2022, tornano le contestazioni, per così dire, radicali al diritto internazionale, in termini di sua inutilità e quindi inesistenza. Sarebbe interessante verificare come il diritto internazionale, con le sue categorie logico-giuridiche, con la sua stessa ontologia, si sia venuto a formare, in Occidente, tra XIX e XX secolo.

Un diritto nato per “civilizzare” la forza

Il tema è vasto. Ai nostri fini, basti una breve riflessione: il giurista occidentale ha tentato di plasmare il diritto internazionale adoperando strumenti cognitivi derivati dal diritto interno, come se la natura “primitiva” del diritto internazionale dovesse essere ammansita e civilizzata dalla più sofisticata architettura istituzionale raggiunta, in specie, dallo Stato di diritto tra Europa e Stati Uniti.

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Col che, quando la forza torna a sprigionarsi quale regolatore delle relazioni internazionali, puntualmente si eleva la (spesso ipocrita, compiaciuta) lamentazione del fallimento del diritto internazionale, della sua ineffettività o inefficacia, del suo funzionare in assenza di un sistema coercitivo-sanzionatorio centralizzato e gerarchizzato.

Una comunità giuridica in tensione

Ma il diritto internazionale è una creatura complessa, proprio perché non corrisponde a un territorio confinato, proprio perché ha una sua specifica vocazione universale, e perché uno dei suoi soggetti giuridici essenziali sono gli Stati, cioè enti per i quali la componente del Potere è e resta evidentissima.

Quando il diritto internazionale, con la fine della Seconda guerra mondiale, cerca di introdurre nel campo della massima espressione del Potere il dominio della Norma, compie un atto profondamente rivoluzionario, il cui senso più profondo risiede nella contestazione del Potere degli Stati.

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Il divieto dell’uso della forza come rito necessario

Ebbene, la prima funzione del diritto internazionale, oggi, è rituale, ma il rito, anche quando si è sfiancati, delusi o disillusi, deve continuare ad essere amministrato. Dunque, quando tornerò a lezione e i miei studenti mi chiederanno come sia possibile che gli USA abbiano impunemente usato la forza per catturare il Presidente del Venezuela, io dovrò celebrare il rito.

Dovrò ribadire: l’atto degli Stati Uniti costituisce un illecito internazionale, non giustificato da alcuna legittima difesa per come, ad oggi, tale concetto trova definizione e regolamentazione nel diritto internazionale.

Qualche studente potrà però pormi un quesito più specifico: ma l’uso della forza adoperato dalla Russia in Ucraina oppure da Israele a Gaza è differente dalle operazioni compiute dagli USA in Venezuela? Ragionando insieme, dovremo verificare la diversità delle fattispecie.

Arresto illecito e processo penale

Un altro studente potrà chiedere se, a fronte di un arresto illecito, anche la condanna penale sia automaticamente illegittima. La risposta è che, ferma l’illiceità dell’arresto, l’esercizio della giurisdizione penale non sarà per questo automaticamente illecito.

Si aprirà allora il confronto con casi noti e meno noti e con le giustificazioni dell’arresto di Noriega: un complesso work in progress di norme violate o modificate dai fatti del Potere.

Se i nostri governanti fossero meglio consapevoli di tutto questo, probabilmente non si limiterebbero ad invocare la legittima difesa, ma articolerebbero dichiarazioni più raffinate e coerenti con le radici storiche delle democrazie europee.

Groenlandia e confini come ultima linea

Perché il diritto internazionale può offrire strumenti reali alla politica. E infatti, ieri, i governi europei hanno ribadito l’inviolabilità dei confini territoriali di Danimarca e Groenlandia e la piena autodeterminazione di esse.

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