15 Maggio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

14 Mag, 2026

Le ragioni per dire sì alla riforma dell’inappellabilità delle assoluzioni

Il caso Garlasco porta al centro del dibattito il tema dell’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, archiviato dopo che la Consulta affossò la Legge Pecorella. Sarebbe il caso di riparlarne


Perché sarebbe opportuno escludere il potere del pm di presentare appello avverso le sentenze di proscioglimento? L’interrogativo ritorna ciclicamente d’attualità nel dibattito pubblico, dalla riforma Pecorella del 2006 alle dichiarazioni rese ieri dal ministro Nordio sul caso Garlasco.

Quell’interrogativo si arena però nelle secche di un confronto ideologico che perde di vista le coordinate processuali. Eppure, le ragioni di questa sempre auspicata, ma mai pienamente realizzata riforma sono evidenti e facilmente comprensibili, per non dire intuitive.

La Consulta contro la legge Pecorella


In primo luogo, l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento rappresenta plasticamente una situazione del tutto innaturale: la Procura della Repubblica contro la Repubblica. L’organo dell’accusa non può contestare l’operato del giudice che agisce in nome e per conto dello Stato e del popolo italiano, a meno che il giudice stesso non abbia violato la legge. Un principio semplice e ragionevole, ma nemmeno considerato dalla Corte costituzionale.ù


È noto che, nel 2007, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità della riforma Pecorella, proprio nella parte in cui escludeva l’appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, sul presupposto di una presunta irragionevole dissimmetria fra le parti. Va detto che l’argomento impiegato dalla Corte è debole in quanto fondato su un criterio, quello della ragionevolezza, che lascia spazio alla piena discrezionalità del giudice chiamato a sindacare le scelte politiche. Il parametro della ragionevolezza è così indeterminato da trasformare la Corte nel vero decisore politico.

La presunta dissimmetria


Ciò detto, appare del tutto evidente che la dissimmetria dei poteri d’appello sarebbe ampiamente giustificata dalla ontologica diversità delle parti, se vogliamo uscita rafforzata dall’esito referendario: il pubblico ministero appartiene a quello stesso Stato apparato che ha emesso, tramite il giudice, la sentenza e, di conseguenza, non è legittimato a contestare il merito della decisione del giudice, potendo solo dolersi del mancato rispetto della legge, perché in quel caso il giudice sarebbe stato infedele al suo obbligo costituzionale di soggezione alla legge (artIcolo 101, comma 2, della Costituzione).
Come se ciò non bastasse, vi sono almeno quattro stringenti ragioni processuali, finora rimaste fuori dal perimetro delle decisioni del giudice delle leggi, che militano per la radicale esclusione del potere d’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

Le ragioni


La prima è che tale impugnazione potrebbe determinare la condanna in appello dell’imputato assolto in primo grado, situazione che lo priverebbe del diritto, sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, a un riesame nel merito della sua condanna. La condanna intervenuta per la prima volta in appello potrebbe essere solo impugnata con il ricorso per cassazione, mezzo che non consente il riesame nel merito.


Per ovviare a questa situazione, e per garantire il diritto fondamentale di natura pattizia, vi sono solo due soluzioni: o prevedere l’appello rescindente, ossia quel giudizio che, quando accoglie l’impugnazione del pubblico ministero, annulla la sentenza di proscioglimento e impone un nuovo giudizio di primo grado oppure eliminare il potere di appello dell’organo dell’accusa.


La seconda è che il giudizio d’appello solo cartolare consentirebbe al giudice di condannare sulla base di prove che non si sono formate al suo cospetto, in violazione del principio di immediatezza sancito dall’articolo 111, comma 3, della Costituzione.

La terza riguarda il determinarsi di una situazione di ragionevole dubbio irresolubile. La condanna in appello dell’imputato assolto in primo grado dovrebbe logicamente comportare l’annullamento da parte della Cassazione. In altri termini, in un sistema logico e coerente, l’appello del pubblico ministero dopo la sentenza di proscioglimento non sortirebbe alcun risultato utile.


Infine, l’impugnazione della parte pubblica non ha copertura costituzionale, dato che la stessa Corte esclude che ricada nell’esercizio obbligatorio dell’azione, mentre l’imputato ha il preciso diritto costituzionale e pattizio al giudizio d’appello, inteso come riesame nel merito della sua condanna. Sono valori non bilanciabili che giustificano ampiamente quella asimmetria fra le parti tanto temuta dai giudici costituzionali.

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