9 Febbraio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

8 Feb, 2026

Giustizia, Barbera: «Anm come Trump, post verità sul referendum»

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, critica la strategia adottata dall’Anm sul prossimo referendum sulla riforma della giustizia: «Argomentazioni giuridiche poco consistenti, siamo al superamento della verità»


«Mi aspettavo obiezioni costruite con gli strumenti propri del linguaggio giuridico, basato, com’è noto, sulla lettura dei testi e sulle regole formali del pensiero logico e su quelle del pensiero razionale. Mi rendo conto che non tutti sono del mestiere, ma dovrebbero esserlo i magistrati dell’Anm! Non vedo argomentazioni basate sui testi normativi secondo la logica interpretativa propria di chi frequenta le aule giudiziarie. Ma il terreno scelto dall’Anm è un altro: è quello della post-verità». Augusto Barbera stavolta non la manda a dire: la campagna referendaria per la separazione delle carriere ha raggiunto un livello di scontro che proietta la democrazia in un Quarantotto, in cui menzogne e accuse reciproche partono da una trincea all’altra.

Come con Trump e con la Brexit

E l’ex presidente della Consulta, sceso in campo per sostenere le ragioni del Sì, denuncia il merito e il metodo degli avversari: «Questa tendenza – dice – ha guadagnato importanza nel 2016 con la campagna della Brexit e la prima elezione di Donald Trump, o più da vicino, nelle discussioni sul Covid. Descrive una realtà dove i fatti sono oscurati e prevale invece la narrazione emotiva, l’appello alle emozioni, alle paure e/o alle rabbie, spesso veicolate dai social. Bolle informative in cui confermando credenze preesistenti, si arriva alla diffusione di narrazioni false o distorte, accettate come vere. Perché la post-verità non è solo la diffusione di notizie false, ma il superamento del valore stesso della verità, soprattutto se si trascina appresso la minaccia di un cambiamento».

La strategia dell’Anm

«Questa comunicazione funziona anche se vaga e approssimativa proprio perché la sua funzione non è dialogante, bensì identitaria – continua Barbera – Serve ad attivare un’appartenenza, una narrazione comune: la sinistra-contro la destra o viceversa, post-fascisti contro post-comunisti, milanisti contro interisti; ecologisti contro negazionisti. Negli slogan costruiti dall’Anm, le argomentazioni giuridiche sono assai poco consistenti, i richiami emotivi sono invece numerosi: l’assoggettamento del pm al governo, lo stop della lotta alla mafia, il compimento dei piani di Licio Gelli, per citarne solo i più clamorosi».

Ma ci sono anche falsificazioni più raffinate, non crede? C’è chi dice che la riforma colpirebbe le comuni battaglie di pubblici ministeri e giudici per affermare il principio di legalità.

«È la tesi di Gustavo Zagrebelsky, che da un lato non si accorge di tradire il pensiero liberale per il quale i magistrati “non devono fare battaglie ma accertare reati” e dall’altro rievoca, certo inconsapevolmente, il guardasigilli fascista Dino Grandi che richiedeva la unicità della carriera perché così si potesse esprimere “un’anima sola della magistratura”».

Proviamo allora a mettere le cose in un ordine storico. La settima disposizione transitoria della Costituzione recita che «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Allora, vuol dire che l’ordinamento ereditato dal fascismo e giunto fino a noi non è conforme alla Costituzione?

«Così è. La Costituzione prevedeva il superamento dell’assetto mussoliniano dell’ordinamento giudiziario, che si basava sull’unicità delle carriere e sul pubblico ministero non come parte, ma come espressione assieme al giudice dell’autorità dello Stato. Da qui il processo inquisitorio, proprio dei regimi totalitari, non quello accusatorio, o processo di parti, proprio dei regimi liberali. Forse la riforma Nordio poteva essere meglio raccontata così, come un’attuazione della Costituzione, perché intanto rinnova l’ordinamento giudiziario secondo le indicazioni della settima disposizione transitoria, e poi realizza il giusto processo previsto dall’articolo 111 della Carta. Ed è finalmente consonante con il codice accusatorio approvato nell’ormai lontano 1989, il quale sarebbe dovuto essere il naturale compagno della separazione delle carriere».

Però così non è stato. Perché negli anni successivi al 1989 non solo la separazione non giunse, ma quel codice fu azzoppato e ibridato con elementi inquisitori proprio dalla Corte Costituzionale, con una serie di sentenze che sottraevano l’acquisizione della prova al dibattimento e la riportavano negli uffici delle questure e nelle caserme. Una su tutte la sentenza Neppi Modona del 1998, contro la cosiddetta dispersione della prova. Non le pare che, allora come oggi, una irriducibile cultura inquisitoria presente dentro la giurisdizione mal digerisse quello che la Costituzione e il codice Vassalli volevano?

«Sì, questa dialettica ha sempre accompagnato i passaggi chiave della storia repubblicana. Quando adottammo il codice Vassalli ero in Parlamento. Fu una scelta tormentata, e mi pare di ricordare che giunse una lettera a firma di molti procuratori della Repubblica contrari al cambiamento».

Tra gli anni ’80 e ’90 è come se la democrazia italiana facesse un’inversione a «U» sui diritti. Un decennio si chiude con l’approvazione del codice accusatorio e con la riforma Gozzini sull’ordinamento penitenziario, e un altro si apre con le leggi e le Procure speciali. È lì che s’inabissa la separazione delle carriere?

«Da Mani Pulite in poi andare a toccare l’ordinamento giudiziario poteva determinare un conflitto con i magistrati. La lotta alla mafia e alle stragi hanno fatto il resto. E da ultimo, la separazione delle carriere era diventata una bandiera di Craxi prima, di Berlusconi poi. Così è accaduta una cosa paradossale: la parte politica che più si era battuta per il sistema accusatorio, cioè la sinistra, è finita sulla barricata opposta, con un cambiamento così radicale da rappresentare quasi un connotato antropologico, politicamente parlando».

È morto l’altro giorno il giudice Corrado Carnevale, una delle vittime più illustri del giustizialismo dei tempi. Qualcuno continua a raccontarlo da morto come l’ammazzasentenze. Non le pare che questa vulgata meriterebbe un revisionismo? E che Carnevale incarni proprio la vittima di un processo di retroguardia che si afferma nella cultura civile del Paese, prima ancora che nella giurisdizione?

«Non mi sento di aderire in toto a quello che lei dice, ma non mi sento neanche di negare che ci sia del vero. Ricordo che c’è stata una tormentata indagine su di lui, da cui è uscito totalmente indenne. Che ci sia stato da parte di Carnevale un eccesso di formalismo, è probabile. Ma che questo fosse da ricondurre anche a debolezze nei confronti della criminalità organizzata, mi pare ormai da escludersi con certezza».

Erano gli anni in cui la torsione inquisitoria coincide anche con la nascita di un diritto dei cattivi, quello delle misure di prevenzione, per il quale la pericolosità surroga la colpevolezza. Non ritiene che questo sistema, se pure utile per combattere la mafia, rappresenti ancora oggi una grande contraddizione presente nella giurisdizione?

«La compatibilità delle misure di prevenzione è un tema che ha interrogato molto i costituzionalisti. All’inizio degli anni Sessanta uscirono contemporaneamente tre saggi, uno mio, uno di Leopoldo Elia e uno di Giuliano Amato. Ci ponevamo l’interrogativo se fosse conforme ai principi costituzionali il fatto che il punto di riferimento dell’azione penale fosse, non la colpevolezza, ma il sospetto. Poi si è aggravato il fenomeno mafioso, e Falcone ci ha convinto che bisognasse seguire, non le persone, ma il denaro. E questo ha giustificato le misure di prevenzione».

Ma oggi sono diventate una sorta di sostituzione del diritto penale classico. La loro efficienza surroga la finitezza del processo.

«Così è. Sono figlie dell’emergenza. Ma se pure avessi la bacchetta magica, non mi sentirei di farle scomparire del tutto. In Italia esiste una criminalità che ha certe caratteristiche molto specifiche».

Ma la pericolosità al posto della colpevolezza è pure al centro del pacchetto sicurezza varato in questi giorni dal Governo, di cui il fermo preventivo rappresenta il punto centrale. Non vede alcun rischio di compatibilità costituzionale?

«Qui siamo all’interno della pubblica sicurezza, non delle norme penali. Non ritengo di esprimere alcun giudizio per riserbo istituzionale, anche perché è abbastanza probabile che queste misure passino in un modo o nell’altro al vaglio della Corte Costituzionale. Mi ha colpito però l’opinione espressa dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sulla Stampa: dice che, anziché ricorrere a leggi di pubblica sicurezza, bisogna riformare il codice di procedura penale. Questo mi pare provi che una parte dei magistrati italiani non ha ancora digerito il processo accusatorio. E infatti ho trovato poi sul web un post in cui Gratteri si esprimeva contro il codice Vassalli, sostenendo che impedirebbe il perseguimento dei reati. Qui c’è in controluce la matrice autoritaria di questo pensiero».

Torniamo alla cultura della prevenzione: quella che viene chiamata anticipazione della tutela mostra un lato oscuro illiberale e per certi versi totalitario. Perché porta il diritto in una zona prodromica in cui il reato ancora non c’è, e l’azione penale finisce per essere un processo alle intenzioni. Lei non vede questo rischio?

«Sì, certo. È un diritto dell’emergenza. All’inizio degli anni ’60 ci opponevamo a misure come il foglio di via obbligatorio, il soggiorno obbligato. Allora il partito comunista era su posizioni totalmente garantiste, poi le cose sono cambiate».

La politicizzazione del referendum ha spaccato magistrati e avvocati, ma anche il quadro politico.

«Sì, l’opposizione dice che il governo non ha accettato il confronto. Forse sì, ha ragione, però è anche vero il contrario, cioè che la sinistra non ha presentato proposte alternative perché temeva di mettersi contro l’Associazione magistrati».

Vuol dire che oggi il problema della sinistra italiana è la subalternità a una corporazione che sui temi della giustizia la guida di fatto?

«La corporazione è molto forte, sì».

Il PD è quello più travolto da questo conflitto. Da una parte giuristi e riformisti, dall’altra la segreteria, che ha sposato le tesi dell’Anm. Ma non solo. Ha utilizzato il referendum per regolare i conti interni. Lo scontro è stato così violento che, commentando un video di CasaPound con la scritta in sovrimpressione «Loro votano Sì», Elly Schlein ha detto che chi promuove la separazione delle carriere è in buona compagnia.

«In realtà i fascisti dovrebbero stare dalla parte del codice Rocco, cioè con l’unicità delle carriere».

Converrà che il problema non è la coerenza dei neofascisti, ma la democrazia interna del Pd.

«Claudia Mancina ieri ha ricordato che in noi ex comunisti c’è il riflesso condizionato del centralismo democratico. Allontanarsi dalla decisione del partito crea sempre qualche problema. Però il centralismo democratico operava in due sensi, dall’alto verso il basso, ma prima ancora dal basso verso l’alto. Nel senso che ogni scelta era frutto di una discussione interna autentica, cosicché la decisione finale aveva sempre una base autonoma di condivisione che era la sua vera forza, in ragione della quale anche chi dissentiva finiva per attenersi. Qui non c’è stata nessuna decisione, se non all’interno di gruppi ristretti e in rapporto con segmenti ben precisi della magistratura. Non so se sono stato chiaro».

È singolare che l’opposizione alla riforma abbia due motivazioni opposte. La prima che il Pm finisce sotto il controllo del governo e si indebolisce. La seconda che il pm diventa troppo autonomo e troppo forte. Lei che pensa?

«Il rischio di un assoggettamento della Magistratura alla politica è un’argomentazione non giustificata razionalmente ma destinata a colpire l’emotività di quegli elettori che detestano la politica e i politici (o comunque ne sono delusi). Il tutto senza specificare dove e come tale assoggettamento si realizzi. Si dice che questo potrebbe accadere non oggi ma domani, proiettando il pericolo in un oscuro futuro; un evento futuro che richiederebbe comunque a chi dovesse avere questo proposito di modificare nuovamente le norme costituzionali».

Bisogna tuttavia riconoscere che una parte della maggioranza di centrodestra coltiva l’illusione che la riforma aiuterà la politica a regolare i conti con la magistratura. Perfino qualche dichiarazione dei leader tradisce questo pensiero recondito, non le pare?

«Purtroppo sì, ma è un falso. Noi siamo chiamati a discutere sui testi. E i testi sono di una chiarezza esemplare: nessuna misura indebolisce l’indipendenza del pm, che anzi dalla riforma esce rafforzata. Non solo viene salvaguardato l’articolo 104 della Costituzione, ma la garanzia costituzionale viene estesa anche ai pubblici ministeri che invece l’articolo108 ultimo comma affida alla legge ordinaria».

In un Paese dove tutto è politica si fa fatica a far capire che la riforma riguarda il rapporto tra il cittadino e la giustizia. In un Paese in cui, ogni sei mesi, nel Mezzogiorno, scattano retate di 200 arresti e la maggior parte di coloro che finiscono in carcere vengono assolti, esiste secondo lei il tema di una insufficiente protezione dell’innocente? E se esiste, non dipende dal fatto che il primo filtro del giudicante, cioè il GIP, si è rivelato totalmente inadeguato al ruolo che la legge gli assegna?

«Sì, il gip sta nel mezzo, ma in realtà è attratto dalla forza mediatica del pubblico ministero».

Spesso quel gip è un giovane di prima nomina, catapultato magari al Sud, e spera di tornare nella propria città grazie ai buoi uffici del potente procuratore nel Csm.

«Voglio guardare la cosa da un’altra angolazione. Quella dell’indagato. Che fiducia può avere nel gip se apprende che appartiene alla stessa corrente magistratuale del suo accusatore? Almeno fino a quando le correnti dettano legge come accade oggi»

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