29 Gennaio 2026

Direttore Editoriale: Alessandro Barbano

27 Gen, 2026

Violenza sessuale, il nuovo testo non è un compromesso al ribasso

Giulia Bongiorno

L’ultima versione del ddl tenta un difficile equilibrio tra massima salvaguardia dell’autodeterminazione e rispetto delle garanzie. Insomma, un modo adulto di scrivere le leggi che oggi sembra scandalizzare l’opinione pubblica


C’è un riflesso condizionato che accompagna ogni discussione sulla violenza sessuale: il panico morale. Basta sfiorare l’articolo 609-bis del codice penale perché il dibattito pubblico si trasformi in un rosario di indignazioni semiautomatiche, dove la tecnica giuridica diventa sospetta e il garantismo un vizio (o un vezzo) da tenere a freno. Eppure, per una volta, sarebbe utile fermarsi e riflettere prima di criticare. Perché la riforma in discussione in questi giorni e le modifiche introdotte al Senato alla proposta approvata alla Camera non nascono da un capriccio ideologico, ma da un problema concreto: evitare che il diritto penale diventi un dispositivo emotivo, anziché uno strumento razionale di tutela.

Il nuovo testo

La nuova versione presentata dalla presidente della Commissione Giustizia e relatrice del provvedimento, adottata a maggioranza come testo-base, sostituendo il modello del “consenso libero e attuale” con quello del dissenso (“contro la volontà”) compie una scelta che non affievolisce la tutela delle vittime, come sostengono con veemenza i detrattori, ma prova a evitare un esito paradossale: trasformare il processo penale in un test psicologico sulle percezioni soggettive. Il diritto penale liberale, improntato a principi e valori costituzionali, non può funzionare – e non funziona – se costruito su concetti vaghi ed emotivi e su presupposti oscillanti che adombrano inammissibili presunzioni di colpevolezza.

La volontà della persona offesa

Una disamina obiettiva porta a sottolineare che per la prima volta, nel testo ridelineato al Senato, la volontà della persona offesa diviene il perno su cui ruota la fattispecie incriminatrice; non più costrizione, come nella norma ancora oggi vigente, non più oneri di resistenza, ma autodeterminazione sessuale come linea invalicabile. La volontà contraria va letta nel contesto e ciò vale anche quando l’atto è compiuto a sorpresa o approfittando dell’impossibilità di dire “no”: ubriachezza, freezing, rapporti affettivi sbilanciati. È il modello tedesco (e non solo), quello che molti studiosi hanno indicato come riferimento e che ha il pregio di essere chiaro dove il testo della Camera era pericolosamente vago e di offrire una soluzione plausibile e ragionevole nella gestione dei rapporti interpersonali di natura sessuale.

Gli elementi di chiarezza

La risposta sanzionatoria viene differenziata per i fatti “contro la volontà” e per quelli “con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di inferiorità psico-fisica”. Una distinzione ovvia per chiunque creda nella proporzionalità, ma rivoluzionaria per chi preferisce l’indistinto moralistico alla precisione normativa. Scompare la nebulosa “particolare vulnerabilità” e viene riformulata l’attenuante dei casi di minore gravità. Sul piano processuale, nessuna inversione dell’onere della prova; la mancanza di volontà dovrà essere dimostrata, ma con indici non invasivi, evitando la vittimizzazione secondaria. Resta fermo il peso privilegiato delle dichiarazioni della persona offesa, secondo i criteri rigorosi fissati dalla giurisprudenza. Insomma: garantismo sì, ma non come alibi per l’impunità.

Il messaggio culturale

Il messaggio culturale è chiaro: senza volontà non c’è spazio per l’atto sessuale e non si può approfittare dell’incapacità altrui di esprimere dissenso. Ma questo messaggio non viene ottenuto sacrificando principi basilari del diritto penale. La riforma tenta un equilibrio difficile: massima tutela dell’autodeterminazione e rispetto delle garanzie. Non è un compromesso al ribasso. È un modo adulto di scrivere le leggi. E se fosse proprio questo, oggi, a scandalizzare di più?

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