Il dibattito sul referendum confermativo della riforma dimostra come il fronte del No abbia smarrito l’insegnamento di Vassalli, Pisapia e Conso, dimostrando una certa propensione per l’impostazione repressiva e per niente liberale del Codice Rocco
Immaginiamo i padri fondatori del nostro processo penale riuniti oggi attorno ad un tavolo per commentare le turbolenze di cui si riempie ogni giorno la campagna referendaria sulla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Par di sentirlo Giuliano Vassalli, il ministro della Giustizia che ha firmato il codice di rito accusatorio del 1988. Potrebbe dire: “Ma cosa pensano di fare i magistrati? Vogliono bloccare la legge sulle carriere separate come hanno fatto nei primi anni Novanta contrastando il codice garantista di stampo anglosassone fino a farlo demolire dalla Corte costituzionale con un colpo al cuore delle sue regole sulla legalità della prova? Non si ricordano che dopo aver vinto la loro battaglia, si sono dovuti arrendere alle ragioni del garantismo che hanno imposto l’approdo del giusto processo nella Costituzione?”.
Gian Domenico Pisapia
E potrebbe fargli eco Gian Domenico Pisapia, il Presidente della Commissione ministeriale che ha scritto il codice, osservando: “I magistrati non hanno il coraggio di riconoscere che, quando si rivolgono al pubblico ministero in udienza, parlano ad un collega che è entrato in servizio con un concorso identico al loro e con il quale continuano ad avere plurime occasioni di confronto su questioni specifiche o di carattere generale che investono i modi della vita giudiziaria, magari militando insieme nella stessa corrente”.
Giovanni Conso
Potrebbe infine prendere la parola anche Giovanni Conso, vicepresidente della Commissione ministeriale aggiungendo: “Se tra il giudice e il rappresentante dell’accusa sussiste un reale vincolo di attuale colleganza, il processo penale rischia di apparire non già come una attività di tre persone (accusa, difesa, giudice), ma come un confronto a due tra chi deve decidere e l’imputato assistito dalla sua difesa”.
Le bordate dei progressisti
Come replicano oggi i togati e i loro follower alle bordate provenienti dal pensiero progressista di coloro che hanno creato l’architettura del rito accusatorio nel nostro Paese? Alla prima domanda, qui ricollegata alla riflessione di Giuliano Vassalli, si risponde di solito evocando una sorta di “garantismo alternativo” che sarebbe ben radicato nella vigente disciplina processuale e che il pubblico ministero, nel nuovo assetto separato, finirebbe per perdere. Verrebbe meno quella cultura della giurisdizione che gli deriva ora dallo stare insieme sul piano ordinamentale agli esponenti della magistratura giudicante. Insomma, si teme la scomparsa di una contiguità virtuosa che assicurerebbe oggi alle toghe delle Procure di assorbire i benefici del DNA del giudice, destinati invece a dissolversi in un regime di separazione in cui l’accusatore pubblico, si dice, penserebbe solo a coltivare istanze di repressione.
La nostalgia del Codice Rocco
Difficile però non avvertire, in questo modo di ragionare, la nostalgia del modello esibito dal Codice Rocco in cui si accreditava la figura di un pubblico ministero “parte imparziale”, autorizzato ad agire come un organo giurisdizionale nella fase istruttoria. È questa però una immagine ingiallita dal tempo nella quale si delinea un accusatore che agisce anche pro reo, vale a dire con una condotta del tutto stonata in un regime accusatorio che non tollera una falsa icona paternalistica. Se si vuole affermare che il pubblico ministero non può nascondere una prova favorevole all’imputato, basta ricordare il suo dovere di lealtà e correttezza che gli impone di non fare lo sgambetto alla difesa.
Il silenzio delle toghe
Per quanto riguarda poi il vincolo di colleganza, più sopra richiamato nel commento attribuito a Gian Domenico Pisapia, i magistrati nell’attuale dibattito sul quesito referendario mantengono un fin troppo eloquente silenzio. Non spiegano infatti come sia concepibile nel processo una vera differenza di ruoli tra un giudice e un pubblico ministero appartenenti a gruppi che, fuori dall’udienza, si trovano a decidere insieme nello stesso CSM e si incontrano spesso per confrontarsi sulle vicende giudiziarie riconoscendosi come appartenenti ad un’unica grande famiglia istituzionale. Così i sostenitori del no scivolano via eludendo il vero problema di fondo e arroccandosi dietro trincee improvvisate come quella costruita ad arte sul paventato e inesistente pericolo di asservimento delle Procure al potere del Ministro della Giustizia. Si tratta di un rischio a saldo zero per l’evidente tasso di indipendenza garantito al pubblico ministero dalla riforma. Essa prevede infatti un ascensore che, con la creazione di un nuovo CSM per le toghe della requirente, le blinda al piano superiore della normativa costituzionale mettendo fuori campo ogni possibile interferenza da parte dell’esecutivo.
La cultura della repressione
Resta infine da registrare la reazione dello schieramento dei no alla domanda ipotizzata più sopra con riguardo al pensiero di Giovanni Conso. Qui viene ad emergere una questione di estetica della giustizia penale su cui le forze contrarie alle carriere separate tacciano nonostante la sua enorme importanza. Non si vede il grande rischio della contaminazione: l’attuale regime unitario spinge molti magistrati della giudicante a rivendicare il loro dovere di difendere la collettività dai reati che sconvolgono la vita sociale dei cittadini. È la prova della anche involontaria adozione della cultura della repressione di cui sono i veri portatori i rappresentanti dell’accusa. Ne deriva un vero e proprio tradimento della missione del giudice nel processo accusatorio il quale, come si usa dire in Inghilterra, non siede in udienza per difendere l’interesse della collettività alla tutela dai crimini, ma per pronunciarsi su una controversia tra lo Stato e un cittadino. Avevano quindi ragione i padri fondatori del rito accusatorio nel nostro Paese: l’imparzialità del giudice non deve essere erosa dalla figura di un pubblico ministero che è tanto vicino a chi si deve pronunciare da essere considerato un suo fratello minore.


















