La Corte di giustizia Ue stabilisce che il termine “gin” è riservato per legge a bevande alcoliche con almeno il 37,5% di alcol. Nessuna violazione della libertà d’impresa
Una bevanda analcolica non può essere commercializzata con il nome di “gin”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-563/24, che vedeva contrapposta un’associazione tedesca per la lotta alla concorrenza sleale alla società PB Vi Goods, produttrice della bevanda “Virgin Gin Alkoholfrei”.
Secondo i giudici, la denominazione “gin” è per legge riservata esclusivamente a una bevanda alcolica ottenuta aromatizzando alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro, con un titolo alcolometrico minimo del 37,5%.
‘Analcolico’ non basta
Il fatto che il prodotto venga presentato come analcolico non è sufficiente a superare il requisito dell’alcol: un gin senza alcol, per la normativa europea, non può esistere come tale.
La Corte ha inoltre chiarito che il divieto non viola la libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non impedisce la vendita della bevanda, ma esclusivamente l’uso di una denominazione legalmente riservata.










